Sentenza del 03/02/2020 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di irrogazione sanzioni per omesso versamento accise gas naturale: conguaglio 2016 e acconto marzo 2017 per complessivi euro 16.062,70. La società sosteneva l'assenza dell'elemento soggettivo (nessuna colpa/dolo) in ragione della contemporanea o immediatamente successiva presentazione di istanza di concordato preventivo, mentre l'Ufficio contestava la legittimità della sanzione applicata ex D.lgs. 471/1997 art.13.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermando la legittimità dell'avviso di irrogazione delle sanzioni. La CTR ha ritenuto che l'obbligazione tributaria e la violazione (omesso versamento) siano sorte prima dell'apertura della procedura concorsuale, rendendo legittima l'irrogazione della sanzione e la sua qualificazione come credito concorsuale; ha inoltre applicato la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi.
Norme richiamate
La norma richiede l'elemento soggettivo per le sanzioni; tuttavia, una volta provata dall'Amministrazione la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di colpevolezza. Nel caso di specie il contribuente non ha fornito prova esimente.
Prevede la sanzione per l'omesso versamento di tributi; applicata alla fattispecie poiché il ritardo/omesso versamento incide sul pagamento del tributo e sull'incasso erariale.
TUA (Testo Unico Accise) art. 26 co. 7 e co. 13
Stabilisce l'obbligo del soggetto passivo di versare accise con acconti mensili e conguaglio annuale; l'obbligazione è sorta prima della domanda di concordato e pertanto i relativi crediti erano già esigibili.
Legge fallimentare artt. 161, 167, 168, 169
La presentazione della domanda di concordato produce effetti di 'congelamento' delle azioni esecutive (automatic stay), ma non impedisce l'accertamento dei crediti tributari e l'irrogazione delle sanzioni relative a violazioni commesse anteriormente all'apertura della procedura concorsuale; tali sanzioni diventano crediti concorsuali.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova; la decisione richiama l'orientamento secondo cui, provata l'infrazione dall'Amministrazione, incombe al trasgressore la prova dell'assenza di colpa.
Introduce la presunzione di colpa che, una volta integrata la fattispecie, impone al trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpevolezza.
Richiamate dall'Ufficio in motivo di impugnazione; sul punto procedurale la CTR non ha ritenuto fondata l'eccezione avanzata dall'Amministrazione avverso la decisione di primo grado.
Richiamato dall'appello per profili processuali; la CTR ha ritenuto infondate le doglianze procedurali sollevate dalla parte resistente nella specie.
Massime di principio
- Se il presupposto impositivo e la violazione si sono verificati prima dell'apertura della procedura concorsuale, l'Amministrazione può comunque irrogare sanzioni e iscrivere il credito: tali sanzioni rientrano nel regime dei crediti concorsuali.
- La mera presentazione della domanda di concordato 'in bianco' o immediata successiva apertura della procedura non costituisce automaticamente prova dell'assenza di colpa nel mancato versamento; il contribuente deve dimostrare concretamente la sua impossibilità di pagare anteriore alla scadenza.
- Una volta che l'Amministrazione dimostra l'omesso versamento (elemento oggettivo), l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul contribuente (presunzione di colpa ai sensi della L. 689/1981 art.3 e orientamento giurisprudenziale).
- Documentare tempestivamente lo stato di illiquidità antecedente alla scadenza e fornire prove di impedimenti oggettivi è essenziale per far valere l'assenza di colpa nella difesa dalle sanzioni tributarie.
- Le questioni processuali e di ripartizione delle spese possono essere influenzate dall'evoluzione della giurisprudenza: decisioni successive possono portare a compensazioni delle spese anche se il merito viene deciso per l'Amministrazione.
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