Sentenza del 03/02/2020 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento - Operazioni inesistenti - Onere probatorio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeè stato affermato che l'effettivo sostenimento dei costi deve essere provato dal contribuente mediante prova della prestazione o, quanto meno, dei versamenti effettuati; in assenza di elementi certi forniti dal contribuente, venuto meno l'onere probatorio, le operazioni sono state considerate oggettivamente inesistenti e la deduzione/il costo è stato pertanto escluso
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'Ufficio ha disconosciuto costi/deduzioni sostenendo che le fatture si riferiscono ad operazioni inesistenti; la controversia riguarda l'onere probatorio relativo all'effettivo sostenimento delle spese e/o all'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta deduzioni basate su fatture ritenute inesistenti, essa deve indicare gli elementi, anche indiziari, su cui fonda la contestazione; non è però sufficiente per il contribuente la sola regolarità formale della documentazione
- L'onere probatorio è ripartito: l'Ufficio deve prospettare e motivare i rilievi (anche con elementi indiziari), il contribuente deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo producendo prove dell'effettiva prestazione e/o dei pagamenti effettuati
- Prove utili per il contribuente: contratti, documenti di consegna/prestazione, ordini, corrispondenza commerciale, ricevute bancarie o bonifici tracciabili che dimostrino la catena dei pagamenti e l'effettiva remunerazione della controparte
- La mera tenuta della contabilità e le evidenze contabili di pagamento non sono di per sé sufficienti quando esista il sospetto di falsificazione o di operazioni simulate; sono necessarie prove idonee a dimostrare la realtà economica dell'operazione
- In assenza di prove certe da parte del contribuente, il giudice tende a qualificare le operazioni come inesistenti con conseguente disconoscimento delle relative deduzioni
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è opportuno raccogliere e conservare immediatamente evidenze oggettive (pagamenti tracciabili, documentazione operativa, referenze della controparte) e chiedere all'Amministrazione l'esibizione degli elementi che hanno motivato l'accertamento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →