Sentenza del 03/02/2020 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
IVA - aliquota - erronea applicazione - rimborso - controversia privatistica - giurisdizione ordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto di competenza la giurisdizione ordinaria: la controversia è di natura privatistica tra soggetti privati (consumatore vs professionista/imprenditore) e non costituisce un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Di conseguenza la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di IVA deve essere trattata davanti al giudice civile e non davanti alla giurisdizione tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il consumatore ha chiesto la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota IVA ritenuta errata (asseritamente superiore a quella prevista dalla legge). La doglianza riguarda l'ammontare dell'imposta fatturata dal venditore/prestatore al consumatore.
Norme richiamate
DPR 633/1972 (I.V.A.)
È richiamato il principio per cui il soggetto passivo dell'imposta è chi effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi; rileva quindi che la controversia sul maggior prezzo comprensivo di IVA configura un rapporto privatistico tra cliente e cedente/prestatore
Massime di principio
- Se il consumatore contesta l'IVA addebitata in fattura e chiede il rimborso, deve agire in sede civile contro il venditore/prestatore: la questione è di natura privatistica.
- La giurisdizione tributaria è competente quando la controversia riguarda rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria (es. accertamenti, avvisi di liquidazione), non quando si tratta di richieste di rimborso tra privati per somme versate in eccesso al venditore.
- Il soggetto passivo dell'IVA è il cedente/prestatore; critiche sull'aliquota applicata dal venditore comportano un accertamento incidentale dell'imposta nel giudizio civile, non la trasformazione della causa in un contenzioso tributario.
- Per ottenere rimborso del maggior corrispettivo comprensivo di IVA, il consumatore deve provare l'erronea applicazione dell'aliquota (documentazione fiscale, fatture, condizioni contrattuali); eventuali ricadute fiscali per il venditore (es. obbligo di rettifica o versamento) sono questioni autonome rispetto al rapporto obbligatorio tra privati.
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