Sentenza del 03/02/2020 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Accertamento - Reddito imponibile - Conti correnti - Presunzioni - Onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento induttivo basato sui versamenti effettuati su conti correnti: si contesta l'imputazione automatica dei versamenti a maggiori proventi non dichiarati e la ripartizione dell'onere della prova per movimentazioni su conti intestati a terzi
La decisione
La sentenza ha confermato il principio secondo cui i versamenti su conti correnti intestati al contribuente sono imputabili, per presunzione ex lege, a redditi non dichiarati salvo che il contribuente dimostri, con prova analitica, l'avvenuta inclusione nella dichiarazione ovvero che si tratti di movimentazioni non imponibili. Quanto ai conti intestati a terzi, se il titolare è il coniuge o altri membri della famiglia l'onere della prova della non imponibilità grava sul contribuente; se invece il conto è intestato a un terzo privo di rapporti di familiarità, l'Agenzia delle Entrate deve provare, per ogni singola operazione, la riferibilità al contribuente. In sintesi la Corte ha accolto la legittimità della presunzione ex lege ma ha precisato i limiti e la ripartizione dell'onere probatorio.
Norme richiamate
presunzione ex lege in materia di accertamento induttivo
I versamenti sui conti intestati al contribuente si presumono riconducibili a redditi non dichiarati salvo prova analitica contraria o dimostrazione della non imponibilità o della già inclusione in dichiarazione.
onere della prova per conti intestati a terzi (distinzione familiari / non familiari)
Se il conto appartiene a coniuge o a membri della famiglia del contribuente, l'onere di provare la non imponibilità delle somme grava sul contribuente; se il conto è intestato a terzi non legati da rapporti di familiarità, spetta all'Agenzia dimostrare la riferibilità delle singole operazioni al contribuente.
Massime di principio
- I versamenti su conti intestati al contribuente costituiscono una presunzione iuris tantum di reddito imponibile, superabile solo con prova analitica o documentazione che dimostri la già tassazione o la natura non imponibile delle somme.
- Quando i conteggi riguardano conti intestati al coniuge o ad altri familiari, il contribuente deve attivarsi per fornire prova documentale della natura e dell'origine delle somme; l'assenza di tale prova favorisce l'accertamento induttivo.
- Per conti intestati a terzi non familiari, l'Agenzia deve fornire elementi specifici per collegare ogni movimentazione al contribuente: senza tale prova dettagliata l'accertamento induttivo non può reggere.
- In sede di difesa, il contribuente dovrebbe produrre estratti analitici, documentazione delle causali dei versamenti, contratti e qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l'origine lecita o la già dichiarazione/tassazione delle somme.
Testo integrale
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