Cassazione Civile, Ordinanza n. 05315/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno 2006, ricostruendo induttivamente il reddito d’impresa ai sensi degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, contestando anche il mancato versamento di IRAP e IVA e il fatto che la società avesse operato senza presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare, venivano ripresi a tassazione alcuni ricavi risultanti dal bilancio e veniva disconosciuto un costo di euro 240.000, ritenuto non provato in relazione a fatture emesse da una terza società, poiché dai movimenti bancari non risultavano versamenti a suo favore. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso della società, riconoscendo il costo; la CTR respingeva sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della contribuente, limitandosi a condividere la decisione di primo grado sul punto del costo. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli obblighi di motivazione della sentenza di appello, sostenendo che la CTR non aveva esaminato le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado, in particolare sulla mancata prova documentale del costo e sulla irrilevanza di altri elementi contrari.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che una prima notificazione era stata tempestivamente eseguita presso la sede sociale della contribuente e che l’eventuale nullità di tale notifica era suscettibile di sanatoria, con conseguente tempestività complessiva dell’impugnazione. Nel merito, ha accolto il motivo unico dell’Agenzia: la motivazione della CTR è stata giudicata meramente apparente, perché si è limitata a una formula di adesione alla sentenza di primo grado senza dare conto delle specifiche critiche svolte con l’appello e senza esplicitare l’iter logico seguito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
consente la ricostruzione induttiva del reddito in presenza dei presupposti previsti dalla norma, richiamata dall’Ufficio per l’accertamento del reddito d’impresa
richiamato come base per l’accertamento induttivo in materia IVA
la notifica nulla del ricorso, se non raggiunge il destinatario con costituzione, è sanabile mediante rinnovazione con effetto ex tunc
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi di motivazione in relazione agli obblighi motivazionali imposti dalla legge processuale
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro degli obblighi motivazionali nel processo tributario
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale, pena nullità della sentenza
menzionato in relazione ai criteri ermeneutici per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è sindacabile solo quando presenti un’anomalia costituzionalmente rilevante, cioè mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità oggettiva; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello fa propria la decisione di primo grado dopo un’autonoma valutazione critica e rende percepibili, in modo chiaro ed esaustivo, le ragioni della conferma.
- La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad adesioni apodittiche alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi specifici di gravame e con le allegazioni probatorie delle parti.
- In tema di notificazione del ricorso per cassazione, una notifica tempestiva eseguita presso il destinatario corretto può rilevare ai fini della tempestività complessiva dell’impugnazione anche se successivamente si renda necessaria una rinotificazione per sanare un vizio del primo tentativo.
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