Cassazione Civile, Ordinanza n. 04095/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il provvedimento impugnato aveva convalidato il trattenimento del ricorrente in un CPR, disposto dal Questore per l'esecuzione di un decreto di respingimento. In cassazione il trattenuto ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando: falsa applicazione degli artt. 13 e 14 T.U. immigrazione, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 3 L. n. 241/1990; violazione del diritto di difesa perché l'avviso di fissazione dell'udienza sarebbe stato notificato solo pochi minuti prima della celebrazione, dinanzi all'aula, impedendogli di nominare un difensore di fiducia e di svolgere un colloquio difensivo adeguato; intempestiva partecipazione del difensore d'ufficio, avvertito a mezzo PEC in un orario tale da non consentirgli di essere presente; assenza di una documentazione idonea a sorreggere la richiesta di trattenimento; motivazione del giudice di pace ritenuta meramente standardizzata e erroneamente fondata sulla pericolosità sociale, mentre il provvedimento di respingimento era stato adottato contestualmente al primo ingresso in Italia del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso la violazione del diritto di difesa rilevando che, in tema di convalida del trattenimento ex art. 14, comma 4, T.U.I., la tempestività dell'avviso va valutata in relazione alla concreta possibilità del difensore di partecipare all'udienza; nel caso concreto tale partecipazione c'è stata, per il tramite del sostituto del difensore d'ufficio, che ha svolto difese anche nel merito. La doglianza del ricorrente è stata giudicata generica e meramente ipotetica, non essendo sufficiente la deduzione astratta di un pregiudizio non concretamente dimostrato. La Corte ha inoltre rilevato che il verbale dava atto anche di un avviso telefonico al difensore e che tale circostanza non era stata specificamente contestata. Quanto al secondo profilo, ha osservato che il provvedimento di convalida indicava i presupposti del trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I. vigente ratione temporis, nonché la situazione di pericolo di fuga di cui all'art. 13, comma 4-bis, T.U.I., derivante dalla mancanza di documenti di identità, indipendentemente da ogni riferimento alla pericolosità sociale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata rituale attività difensiva degli intimati, e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la specifica disciplina richiamata in motivazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma di deduzione del motivo per falsa applicazione o interpretazione di norme di diritto.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
L'udienza di convalida del trattenimento deve svolgersi con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; la tempestività si valuta in relazione alla concreta possibilità di partecipare all'udienza.
art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998
È richiamato come base dei presupposti del trattenimento, con riferimento a identificazione, predisposizione dei documenti di viaggio e disponibilità di vettori.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
La mancanza di documenti di identità è stata considerata indice di pericolo di fuga, rilevante ai fini del trattenimento.
Richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nella disciplina del respingimento e del trattenimento.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del giusto processo e del contraddittorio.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
Invocato dal ricorrente per difetto di motivazione e/o di adeguatezza dell'azione amministrativa.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato in motivazione per l'esenzione da ogni tassa e imposta in alcune controversie in materia di immigrazione.
Richiamato in motivazione per l'esenzione da ogni tassa e imposta in alcune controversie in materia di immigrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato solo implicitamente nel ragionamento sul raddoppio del contributo unificato, che la Corte ha escluso nel caso concreto per la disciplina speciale applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, la tempestività dell'avviso al difensore non si misura in termini meramente cronologici, ma in relazione alla concreta possibilità di partecipare all'udienza; se la partecipazione, anche tramite sostituto, è avvenuta ed è stato esercitato il diritto di difesa, la nullità non può essere affermata in via automatica.
- La deduzione di una violazione del diritto di difesa in procedimenti camerali richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e non la sola allegazione astratta di una irregolarità procedurale.
- La convalida del trattenimento deve contenere l'indicazione dei presupposti fattuali e normativi del provvedimento; è sufficiente che emerga la ricorrenza delle condizioni previste dal T.U. immigrazione, incluse quelle legate all'identificazione e al pericolo di fuga.
- La mancanza di documenti di identità può integrare, da sola, un indice rilevante di pericolo di fuga ai fini della misura del trattenimento.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando ricorre una disciplina speciale che esenta il procedimento da ogni tassa e imposta.
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