Cassazione Civile, Ordinanza n. 05740/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una selezione interna per la copertura di posti nella categoria C3 di un ente pubblico non economico. Una dipendente, inizialmente collocata utilmente in graduatoria e poi destinataria di una successiva autotutela dell'ente che ha modificato la graduatoria e posticipato l'efficacia dell'inquadramento al 31.12.2009, ha chiesto in giudizio l'accertamento del diritto all'inquadramento C3 con decorrenza 31.12.2006 e la condanna alla restituzione di somme trattenute dall'ente. Il tribunale ha respinto la domanda di inquadramento ma ha accolto quella relativa alla restituzione delle trattenute; la corte d'appello ha confermato. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del CCNL del comparto enti pubblici non economici 2006/2009, degli artt. 52 e 63 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che nel nuovo sistema di classificazione interno all'area tutte le mansioni sono equivalenti e che non possono presumersi mansioni superiori all'interno della medesima area; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la corte territoriale avrebbe invertito l'onere della prova ponendo a carico dell'ente la dimostrazione che la lavoratrice non avesse svolto mansioni superiori nel periodo 31.12.2006-31.12.2009. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che, una volta eliminata la determina che attribuiva retroattivamente il livello C3, non poteva configurarsi un diritto a maggior retribuzione per mansioni equivalenti svolte nell'ambito della stessa area; ha inoltre osservato che l'annullamento in autotutela travolge gli atti conseguenti e che non era giuridicamente corretto presumere mansioni di maggior livello prima della legittima assegnazione del livello economico. La causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda della lavoratrice relativa alle differenze retributive per il periodo 31.12.2006-31.12.2009.
La decisione
Ricorso accolto; sentenza d'appello cassata senza rinvio al giudice di merito perché la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. La domanda della lavoratrice volta a ottenere differenze retributive per il periodo 31.12.2006-31.12.2009 è stata rigettata, poiché in quel periodo il livello C3 non era ancora validamente operante e, nel sistema contrattuale applicabile, le mansioni interne alla medesima area sono equivalenti e non generano di per sé un diritto a retribuzione superiore. Le spese sono state compensate integralmente per la reciproca soccombenza nei gradi precedenti; escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro ermeneutico del CCNL, ma la Corte ha risolto la questione sulla base del testo contrattuale e della disciplina legale del pubblico impiego, escludendo una lettura che attribuisca mansioni superiori all'interno della medesima area.
artt. 6, 9, 11, 12 e 13 CCNL 2006/2009 Enti Pubblici non Economici
Il contratto collettivo ha riformulato il sistema di classificazione in aree, prevedendo che all'interno di ciascuna area tutte le mansioni siano equivalenti; la progressione economica interna non comporta diversità di mansioni né diritto automatico a retribuzione superiore per mansioni diverse.
Nel pubblico impiego privatizzato rileva l'equivalenza delle mansioni nell'ambito dell'area di inquadramento; non è applicabile il criterio dell'art. 2103 c.c. come nel lavoro privato, e la differenza di trattamento economico spetta solo per mansioni corrispondenti alla qualifica superiore validamente acquisita.
art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001
Il contratto collettivo del comparto costituisce norma di diritto rilevante nel giudizio sulla corretta applicazione delle mansioni e della retribuzione nel pubblico impiego.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei principi del giusto processo, ma non è stato il fulcro della decisione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost., senza autonoma incidenza sulla ratio decidendi.
La Corte d'appello aveva errato nel porre a carico dell'ente la prova del mancato svolgimento di mansioni superiori; la Cassazione ribadisce che l'onere probatorio va valutato in base alla corretta qualificazione giuridica delle mansioni e della progressione economica.
La sua applicazione è stata ritenuta falsa, poiché la controversia non riguardava la nullità del contratto di lavoro, ma la spettanza di differenze retributive in relazione alle mansioni effettivamente svolte secondo la disciplina dell'inquadramento pubblico.
L'annullamento in autotutela, se correttamente esercitato nei tempi e nelle forme, travolge gli atti successivi e rende non configurabile un diritto fondato su una determinazione poi rimossa.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, quando la contrattazione collettiva struttura il personale per aree e prevede l'equivalenza delle mansioni all'interno della medesima area, la progressione da una fascia economica a un'altra non implica di per sé lo svolgimento di mansioni superiori né giustifica un autonomo diritto a maggior retribuzione.
- La retribuzione corrispondente a una qualifica superiore può essere pretesa solo se la qualifica o l'inquadramento superiore sia stato validamente acquisito oppure se siano state effettivamente assegnate mansioni riconducibili alla qualifica superiore secondo la disciplina applicabile; non basta la mera aspettativa o la retrodatazione originariamente indicata in una procedura poi annullata.
- Quando una graduatoria o un atto di selezione venga legittimamente annullato in autotutela, l'eliminazione dell'atto travolge gli effetti successivi e impedisce di fondare su di esso pretese retributive o di inquadramento per il periodo antecedente alla nuova, valida attribuzione.
- Il giudice non può sostituire alla qualificazione contrattuale delle mansioni una diversa formula descrittiva per aggirare il dato normativo: se il contratto collettivo qualifica come equivalenti le mansioni di area, non è consentito trattarne alcune come superiori sulla base di un mero maggior impegno o rilievo.
- L'onere della prova sulle mansioni svolte e sulla spettanza delle differenze retributive va ripartito partendo dalla corretta individuazione della disciplina legale e contrattuale applicabile; non può essere imposto al datore di lavoro di dimostrare fatti giuridicamente irrilevanti.
- L'annullamento in autotutela di un atto di selezione può determinare l'assenza originaria del presupposto per gli effetti che quell'atto aveva generato, con conseguente insussistenza del diritto a prestazioni economiche pretese per il periodo in cui l'attribuzione era priva di base legittima.
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