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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 113 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio, dopo il PVC del 7 settembre 2023 e con atto notificato il 21 novembre 2023, ha recuperato come inesistente il credito d’imposta R&S di € 55.353, maturato nel 2017 e compensato nel 2018, applicando una sanzione di pari importo e chiedendo complessivamente € 122.331,84, oltre interessi. Ha ritenuto che i progetti riguardassero normali modifiche di prodotti, non dimostrassero novità e creatività, non fossero supportati da adeguata prova delle attività dei dipendenti e non risultassero costi R&S nel triennio 2012-2014. La società ha contestato, tra l’altro, l’assenza del parere tecnico del MISE, la violazione del contraddittorio e dell’affidamento, la retroattiva applicazione del Manuale di Frascati, la non spettanza del recupero e, in subordine, le sanzioni. Ha prodotto documentazione e una perizia giurata a sostegno dell’innovatività dei materassi e dei costi sostenuti.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso e annullato integralmente l’atto di recupero. Ha ritenuto che la documentazione e la perizia della società descrivessero adeguatamente le caratteristiche innovative dei prodotti, l’apporto del personale e il costo extra-muros di € 1.547; ha inoltre considerato giustificata l’assenza di spese R&S nel triennio 2012-2014 in ragione della diversa produzione allora svolta. Pur precisando che l’assenza del parere MISE non determina, di per sé, eccesso di potere o invalidità dell’atto, ha giudicato insufficienti le valutazioni tecniche autonome dell’Ufficio, formulate senza adeguato supporto tecnico e non idonee a contrastare le prove prodotte dalla contribuente. I motivi sulle sanzioni sono stati assorbiti. Spese integralmente compensate per la complessità e particolarità della questione. La sospensione cautelare era stata concessa in precedenza; il merito è stato deciso il 13 maggio 2024.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 1, D.L. 145/2013

    È la disciplina sostanziale applicata al credito d’imposta per ricerca e sviluppo. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle prove in atti, il credito di € 55.353 fosse stato correttamente indicato e compensato.

  • Art. 3, comma 12, D.L. 145/2013

    qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la già menzionata Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

    La richiesta del parere MISE è prevista come facoltà, non come condizione automatica di validità dell’atto. Tuttavia, quando la contestazione implica valutazioni tecnico-scientifiche, la decisione deve poggiare su motivazioni e prove adeguate; nel caso concreto, l’assenza di supporto tecnico ha contribuito a rendere insufficienti le contestazioni dell’Ufficio.

  • Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dalla Legge 130/2022

    L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

    L’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni e sostenere la pretesa con elementi circostanziati, puntuali e sufficienti. Nel caso di un credito agevolativo, la Corte ha comunque richiesto alla contribuente di documentare i requisiti costitutivi del beneficio, valutando poi complessivamente le prove di entrambe le parti.

  • Art. 2697 c.c.

    chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento

    La regola generale dell’onere della prova impone a chi invoca un diritto di dimostrarne i fatti costitutivi. In materia di agevolazioni, il contribuente deve documentare i presupposti del beneficio; ciò non esonera l’Amministrazione dall’onere, previsto dalla disciplina processuale tributaria, di provare le violazioni contestate.

  • Art. 5-ter, commi 1 e 5, D.Lgs. 218/1997

    La società aveva dedotto la mancata notifica dell’invito a comparire e la violazione del contraddittorio, mentre l’Ufficio aveva richiamato l’eccezione prevista in caso di consegna del PVC. La Corte ha assorbito tale questione, senza pronunciarsi nel merito, accogliendo il ricorso sulla valutazione del credito e sulla carenza di adeguato supporto tecnico.

  • Art. 10, comma 2, Legge 212/2000

    La contribuente aveva invocato il principio di affidamento per contestare l’applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati. La Corte ha assorbito il motivo e non ha enunciato una decisione autonoma sulla sua fondatezza.

  • Art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 472/1997

    Le disposizioni erano state richiamate per distinguere la sanzione relativa al credito non spettante da quella applicata al credito inesistente. La Corte non ha deciso la qualificazione né la misura della sanzione, avendo annullato l’atto e assorbito i motivi sanzionatori.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997

    La contribuente ne aveva chiesto l’applicazione, in subordine, per ottenere una riduzione della sanzione. La questione è rimasta assorbita e la Corte non ha stabilito se la riduzione fosse dovuta.

  • Art. 47, D.Lgs. 546/1992

    La disposizione è stata applicata nella fase cautelare: la Corte ha accolto la richiesta di sospensione per la sussistenza del periculum, considerata l’entità e l’immediata riscuotibilità della pretesa, e del fumus, alla luce della documentazione e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati.

  • Artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Tale modo di procedere risponde alla possibilità riconosciuta al giudice di decidere una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Il giudice può decidere una questione assorbente di più agevole esame senza seguire necessariamente l’ordine logico di tutti i motivi; così la Corte ha esaminato congiuntamente le questioni sul credito e assorbito quelle sulle sanzioni.

  • Art. 21-octies, Legge 241/1990

    La norma è richiamata nel quadro della censura di eccesso di potere legata alla mancata acquisizione del parere MISE. La Corte ha escluso che il solo difetto di tale parere configuri automaticamente il vizio, pur rilevando l’insufficienza delle valutazioni tecniche svolte dall’Ufficio nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per i crediti d’imposta R&S, l’assenza di un parere MISE non invalida automaticamente l’atto di recupero: la norma configura la richiesta come facoltà. Se però la contestazione dipende da valutazioni tecnico-scientifiche, l’Amministrazione deve motivare e provare in modo adeguato le proprie conclusioni; argomentazioni soltanto astratte possono risultare insufficienti.
  • Il contribuente che invoca un’agevolazione deve documentare i fatti costitutivi del diritto, con elementi concreti su attività, progetti, personale, ore lavorate e costi. Per contro, l’Amministrazione deve provare le violazioni contestate e le ragioni oggettive del recupero; il giudice valuta la sufficienza e coerenza delle prove di entrambe le parti.
  • La novità dei progetti R&S va verificata rispetto al settore e alle condizioni di mercato rilevanti, considerando le caratteristiche tecniche e i problemi affrontati, non soltanto l’eventuale brevetto o la denominazione commerciale del prodotto.
  • La mancanza di costi R&S nel triennio di riferimento non dimostra da sola l’irregolarità del credito: può essere giustificata dalle attività effettivamente svolte in quel periodo, purché la spiegazione sia supportata da documentazione attendibile.
  • La decisione non stabilisce un principio generale sulla retroattività del Manuale di Frascati, sul contraddittorio preventivo o sulla misura delle sanzioni: tali questioni sono state assorbite dopo l’annullamento dell’atto.

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