Sentenza del 09/07/2024 n. 18692 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella TARSU/TIA 2005 emessa dal Comune nei confronti di Rialto S.p.A., gestore anche di un ipermercato. In sede di rinvio dopo la precedente cassazione n. 8909/2018, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva riconosciuto alla società una riduzione del 30% del tributo per utilizzazione parziale e insufficiente del servizio. Il Comune ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla TARSU/TIA, sostenendo che la riduzione era stata riconosciuta senza distinguere i rifiuti prodotti e le relative superfici, senza accertare l’inadeguatezza del servizio e senza giustificare la percentuale del 30%; ha inoltre sostenuto che l’eventuale riduzione tariffaria avrebbe potuto riguardare soltanto la quota variabile; (2) omesso esame della scelta volontaria di Rialto di affidare lo smaltimento a un’impresa privata anziché aderire al servizio comunale; (3) violazione delle regole processuali e motivazione apparente, perché la contribuente non avrebbe contestato qualità e insufficienza del servizio; (4) illegittima ammissione di documenti prodotti dalla società soltanto con memoria del 19 ottobre 2019, asseritamente in contrasto con il giudicato interno. Il Comune aveva anche chiesto la riunione con un altro giudizio tra le stesse parti.
La decisione
La Cassazione ha negato la riunione, rilevando la diversità di alcune questioni legate alla precedente pronuncia di annullamento. Ha accolto il primo motivo per quanto di ragione: la CTR non poteva applicare automaticamente una riduzione del 30%, ma doveva prima distinguere tipologia e quantità dei rifiuti e individuare le superfici interessate, verificando la prova delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e l’eventuale diritto all’esenzione o alla riduzione. Ha precisato che le superfici esenti dalla quota variabile restano soggette alla quota fissa. Ha rigettato il secondo motivo perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei termini richiesti; ha rigettato il terzo perché dagli stessi atti riportati dal Comune risultava che Rialto aveva contestato l’effettiva e continuativa disponibilità del servizio. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Non è stato quindi determinato in via definitiva l’importo dovuto: il giudice di rinvio dovrà accertare le superfici e i rifiuti, applicare eventualmente il regolamento comunale o disapplicarlo nella parte illegittima, verificare l’eventuale riduzione per il servizio e quantificare il tributo.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
L’esclusione riguarda la sola parte di superficie in cui, per caratteristiche e destinazione, si producono di regola rifiuti speciali e il contribuente provvede al loro smaltimento. Spetta alla società individuare e provare le aree interessate e i presupposti dell’esclusione.
Art. 49, commi 3, 4 e 14, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Il comma 14 precisa, poi, che su tale tariffa è applicato un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi".
La tariffa si applica a chi occupa o conduce locali e aree nelle zone comunali e comprende una quota fissa e una variabile. L’avvio autonomo al recupero di rifiuti assimilati non esclude in sé il tributo, ma può comportare una riduzione proporzionale, subordinata alla prova prevista dalla norma.
Art. 59, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La possibile riduzione per mancata o insufficiente fruizione del servizio deve essere accertata e quantificata dal giudice di merito; non giustifica una percentuale automatica. Nel caso concreto, la verifica deve avvenire dopo aver distinto le tipologie e le quantità di rifiuti e le relative superfici.
Art. 21, comma 7, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 co. 7° D.Lgs. 22/1997.
Gli imballaggi terziari non possono essere conferiti nel circuito ordinario di raccolta comunale e il loro avvio a recupero presso operatori autorizzati deve essere comprovato. La loro natura non comporta da sola l’esclusione dell’intera superficie: occorre accertare e delimitare le aree in cui sono prodotti.
Art. 38, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
La disciplina speciale degli imballaggi attribuisce a produttori e utilizzatori la gestione dei rifiuti da imballaggio, comprendendo le fasi dalla raccolta allo smaltimento. Gli imballaggi terziari sono sottratti al normale circuito di raccolta urbana; per gli imballaggi secondari rileva anche l’attivazione della raccolta differenziata.
Art. 35, comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
La norma è richiamata per identificare gli imballaggi secondari o multipli, ossia quelli costituiti dal raggruppamento di unità di vendita; la loro disciplina ai fini della raccolta dipende anche dall’attivazione della raccolta differenziata.
Art. 43, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Per gli imballaggi secondari non restituiti agli utilizzatori è ammessa la raccolta differenziata da parte dei commercianti al dettaglio; se tale raccolta non è attivata, i rifiuti non possono essere assimilati ai rifiuti urbani secondo i principi applicati dalla Corte.
Art. 238, commi 1 e 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell'art. 1, commi 183 e 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.
La Corte ricostruisce la successione tra TIA 1 e TIA 2 e rileva che, in assenza del regolamento attuativo, continuarono ad applicarsi le discipline vigenti. Per l’annualità 2005 la controversia va decisa secondo la disciplina applicabile ratione temporis, senza applicare retroattivamente il regime successivo.
Art. 1, commi 183 e 184, legge 27 dicembre 2006, n. 296
La disposizione è richiamata per l’estensione alla TIA 1 dei criteri di determinazione della TARSU; concorre quindi a ricostruire il regime tariffario rimasto applicabile in assenza del regolamento previsto per la TIA 2.
Art. 70, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L’obbligo di denuncia si affianca all’onere del contribuente di fornire all’amministrazione le informazioni necessarie a individuare le superfici non tassabili. La prova della delimitazione delle aree che producono esclusivamente rifiuti speciali grava sull’impresa che invoca l’esclusione.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro per la censura di violazione o falsa applicazione di legge. La Corte lo ritiene fondato quanto alla mancata applicazione dei principi sulla distinzione dei rifiuti e delle superfici, mentre rinvia al giudice di merito gli accertamenti necessari.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il motivo è limitato all’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, non consente di sollecitare una diversa valutazione delle prove. Per questo è stato rigettato il motivo del Comune sulla scelta di Rialto di rivolgersi a un operatore privato.
Art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134
La disposizione ha riformulato il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo, applicato dalla Corte nel precisare che la censura deve individuare il fatto storico, la sua risultanza processuale, il momento della discussione e la decisività.
Art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Nel proporre il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, come e quando è stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un esito diverso.
Art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La disposizione concorre a imporre specificità e documentazione delle censure per cassazione: il motivo deve consentire di individuare il fatto omesso e verificarne la decisività sulla base degli atti processuali.
La Corte ha escluso la violazione lamentata dal Comune: dagli atti difensivi riportati nel ricorso risultava che Rialto aveva contestato l’effettiva e continuativa disponibilità del servizio comunale.
La censura relativa alla decisione su un fatto asseritamente non allegato è stata rigettata perché il tema dell’effettiva disponibilità del servizio risultava introdotto dalla stessa contribuente nelle difese.
La Corte non ha ravvisato la violazione denunciata: la contestazione sulla disponibilità del servizio emergeva dagli atti e non era stata introdotta d’ufficio dalla CTR.
Art. 58, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura sull’ammissione dei documenti depositati dalla contribuente in appello non è stata decisa nel merito, perché il relativo motivo è rimasto assorbito.
La riunione richiesta dal Comune non è stata disposta, poiché la Corte ha rilevato la diversità di alcune questioni tra i procedimenti, connessa alla precedente pronuncia di annullamento.
La norma è richiamata quale base per il deposito della memoria della contribuente nel giudizio di cassazione; non ha inciso sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie TARSU/TIA occorre distinguere le superfici, la tipologia e la quantità dei rifiuti: non è sufficiente riconoscere una riduzione percentuale forfettaria senza accertamenti concreti.
- L’esclusione per rifiuti speciali riguarda soltanto le aree specificamente individuate e provate in cui quei rifiuti si formano di regola e sono smaltiti dal produttore secondo la disciplina applicabile; l’onere di dimostrare i presupposti e la delimitazione delle superfici grava sul contribuente.
- Gli imballaggi terziari e, nei casi indicati, quelli secondari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e non possono essere immessi nel normale circuito comunale; occorre però provare le aree interessate e l’effettivo avvio a recupero presso operatori autorizzati.
- L’esenzione dalla quota variabile per superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali non comporta l’esenzione dalla quota fissa, che resta dovuta per le superfici imponibili secondo la disciplina applicabile.
- La mancata o insufficiente fruizione del servizio comunale non consente di sottrarsi automaticamente al tributo né legittima da sola una riduzione predeterminata: l’eventuale agevolazione va verificata e quantificata secondo la norma applicabile e le circostanze provate.
- Nel ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo non è sufficiente contestare la valutazione delle prove: va individuato un fatto storico discusso, non esaminato e tale che, se considerato, avrebbe potuto determinare un esito diverso.
- Il giudice tributario deve verificare la legittimità del regolamento comunale rilevante e, se necessario, disapplicarlo nella parte incompatibile con la disciplina normativa.
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