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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18705 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia aveva rettificato la rendita catastale dell’immobile, dichiarata dalla contribuente in € 3.744 rispetto alla precedente rendita di € 6.878, determinandola in € 7.140,28. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015, in combinato disposto con l’art. 4 del D.M. n. 701/1994 e l’art. 17 del R.D.L. n. 652/1939. Ha sostenuto che tutti gli intestatari di immobili dei gruppi catastali D ed E possono chiedere l’aggiornamento e che la procedura non è limitata ai casi in cui occorra scorporare impianti produttivi già inclusi nella rendita; l’interpretazione dei giudici di merito avrebbe quindi introdotto un principio di immodificabilità della rendita.

La decisione

La Corte di cassazione, all’udienza pubblica del 28 giugno 2024, ha ritenuto infondato l’unico motivo e rigettato il ricorso, confermando l’esito sfavorevole alla società già pronunciato nei due gradi di merito. Ha stabilito che l’aggiornamento previsto dall’art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015 è ammesso per adeguare le rendite dei fabbricati dei gruppi D ed E ai nuovi criteri del comma 21, in particolare escludendo dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo; non consente invece una revisione generalizzata della rendita. Se la rendita proposta viene rettificata, spetta al contribuente indicare i componenti produttivi originariamente inclusi e da escludere. La Corte ha inoltre precisato che l’avviso non poteva essere annullato per illegittima instaurazione del procedimento, questione non eccepita con il ricorso introduttivo. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia € 2.600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015

    Da tale premessa deriva che, in virtù del criterio di interpretazione letterale e di quello sistematico, la presentazione di un atto di aggiornamento catastale in base alla legge n. 208 del 2015 è consentita agli intestatari catastali degli immobili a destinazione speciale, di cui alle categorie D ed E, al solo fine di ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

    La procedura di aggiornamento non attribuisce una facoltà generale di rideterminare la rendita: serve ad applicare i nuovi criteri del comma 21, in particolare a escludere dalla stima le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.

  • Art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015

    Questa Corte ( Cass., Sez. 5, 20 giugno 2024, n. 17045 ) ha, del resto, già affermato che, in tema di classamento catastale, ove il contribuente presenti, successivamente ad una prima Docfa, una nuova dichiarazione, ai sensi dell' art. 1 , comma 22, della legge n. 208 del 2015 , e l'Amministrazione provveda alla rettifica della rendita proposta, nella controversia riguardante la verifica dell'attendibilità del provvedimento di classamento, incombe sul contribuente l'onere di indicare i componenti produttivi da non ricomprendere nella nuova rideterminazione che erano stati, invece, originariamente ricompresi.

    Quando l’Amministrazione rettifica la rendita proposta con una nuova DOCFA presentata ai sensi del comma 22, grava sul contribuente l’onere di individuare gli impianti o componenti produttivi precedentemente conteggiati che, secondo la nuova disciplina, devono essere esclusi.

  • Art. 10 del R.D.L. n. 652/1939

    In proposito è opportuno ricordare che già l' art. 10 del R.D.L. n. 652 del 1939 prevedeva la determinazione con stima diretta degli opifici, dei fabbricati di cui all'art. 28 della legge n. 1231 del 1936 , costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a tali esigenze senza radicali trasformazioni, e delle unità immobiliari non raggruppabili in categorie e classi per la singolarità delle loro caratteristiche.

    La disciplina previgente già prevedeva la stima diretta per immobili industriali o commerciali con caratteristiche speciali; la novità rilevante introdotta nel 2015 consiste nell’esclusione dalla stima di specifiche componenti produttive.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo proposto dalla società su tale base è stato giudicato infondato.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per gli immobili dei gruppi catastali D ed E, la procedura di aggiornamento introdotta dalla legge n. 208/2015 non permette di ottenere una riduzione della rendita senza una specifica ragione riconducibile ai nuovi criteri: è finalizzata soprattutto a escludere macchinari, impianti e attrezzature funzionali al processo produttivo.
  • Il contribuente che chiede la rideterminazione deve individuare e documentare quali componenti produttive erano incluse nella rendita precedente e perché debbano essere escluse; non basta invocare in astratto la nuova disciplina.
  • Se l’Amministrazione rettifica la rendita proposta, la contestazione giudiziale deve confrontarsi con le componenti effettivamente considerate e con i criteri di stima applicati, non limitarsi a sostenere che la rendita può essere modificata in modo generalizzato.
  • Le questioni di illegittimità del procedimento che si vogliono far valere contro l’avviso devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo; in questa vicenda la mancata eccezione ha impedito di ottenere l’annullamento dell’atto per tale ragione.

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