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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18689 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il sollecito di pagamento TARES 2013 e l’avviso di pagamento TARI 2014, relativi a superfici industriali nelle quali la società affermava di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, da smaltire autonomamente. La CTP di Como aveva annullato gli atti; la CTR Lombardia, accogliendo l’appello del Comune, aveva respinto i ricorsi, ritenendo decisiva una riduzione del 25% applicata dal 2009 su richiesta della contribuente. In cassazione Zetacarton ha dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione su una questione non eccepita dal Comune e omesso di esaminare le censure reiterate con l’appello incidentale; motivazione contraddittoria sull’accordo relativo alla riduzione; violazione delle norme TARI e sui rifiuti quanto alla non assimilabilità dei rifiuti industriali; illegittimità dei regolamenti comunali sui criteri di assimilazione; omesso esame del fatto che la riduzione forfettaria del 25% era prevista dai regolamenti solo quando non fosse possibile individuare oggettivamente le superfici interessate.

La decisione

La Cassazione ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, i primi quattro motivi; ha ritenuto infondata la censura secondo cui la CTR avrebbe deciso su un’eccezione in senso stretto non sollevata dal Comune, poiché la riduzione del 25% risultava dalle allegazioni delle parti. Ha però rilevato che la CTR non poteva considerare tale riduzione risolutiva o vincolante per le annualità successive senza verificare le aree e i rifiuti concretamente interessati, le prove fornite e la legittimità degli atti; il quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. In rinvio andranno accertate le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e correttamente autosmaltiti, valutate le aree di magazzino e gli eventuali profili di disapplicazione dei regolamenti comunali, determinata l’esenzione spettante (limitata alla quota variabile, non alla quota fissa) e quantificato il tributo entro quanto richiesto dal Comune. La Cassazione non ha quindi definito l’importo eventualmente dovuto né annullato definitivamente gli atti.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 649, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI)

    Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

    La superficie può essere esclusa dalla TARI se vi si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali e il contribuente dimostra il loro trattamento conforme alla legge. La prova riguarda anche la delimitazione delle aree e l’effettivo autosmaltimento; per i rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo il regolamento comunale disciplina invece riduzioni proporzionali.

  • Art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (TARES)

    Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

    Per la TARES l’esclusione riguarda le superfici nelle quali si formano di regola rifiuti speciali, subordinatamente alla prova del loro trattamento conforme alla normativa.

  • Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    la riduzione della superficie tassabile muove non dalla generica destinazione dell'immobile ad attività industriale, ma dalla specifica indicazione e dimostrazione delle aree che, all'interno dello stabilimento, producono prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento.

    L’esclusione non discende dalla sola natura industriale dell’immobile: occorre identificare e provare le singole aree che producono rifiuti speciali non assimilabili e autosmaltiti. La Corte richiama la disciplina TARSU come parametro interpretativo applicabile, per continuità regolativa, anche ai tributi successivi.

  • Art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi)

    In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del cd. decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della legge n. 146 del 1994, art. 39. Ne consegue che i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario.

    Gli imballaggi terziari, e quelli secondari quando manca la raccolta differenziata, non sono assimilabili ai rifiuti urbani. Il giudice tributario deve disapplicare nella parte incompatibile i regolamenti comunali che li assimilino.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Cassazione ha escluso, nel caso concreto, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato limitatamente alla censura sull’eccezione non sollevata: la riduzione del 25% era ricavabile dalle allegazioni delle parti. Ha invece rilevato che le ulteriori questioni riproposte dalla contribuente richiedevano un esame effettivo nel giudizio di rinvio.

  • Art. 2697 c.c.

    La regola generale pone sull’Amministrazione la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria; chi invoca l’esenzione o la riduzione deve però provare le condizioni che la giustificano, inclusi natura dei rifiuti, superfici interessate e autosmaltimento.

  • Art. 1, commi 684 e seguenti, legge n. 147 del 2013

    La disciplina TARI pone a carico del contribuente l’obbligo procedurale di presentare la dichiarazione originaria o di variazione, rilevante per comunicare gli elementi necessari alla determinazione delle superfici tassabili e delle eventuali esclusioni.

  • Art. 1, commi 659 e 682, legge n. 147 del 2013

    Il regolamento comunale disciplina riduzioni ed esenzioni tariffarie; tale potere regolamentare deve essere esercitato nel rispetto dei criteri legislativi sull’esclusione delle superfici e sull’assimilazione dei rifiuti.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le disposizioni processuali invocate per denunciare, rispettivamente, violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha accolto nei limiti precisati i primi quattro motivi e ha dichiarato assorbito il quinto.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La contribuente ha invocato la norma denunciando una motivazione contraddittoria e illogica sul preteso accordo per la riduzione del 25%; la cassazione della decisione è stata disposta perché la CTR non aveva verificato concretamente i presupposti dell’esclusione e non poteva attribuire all’accordo efficacia vincolante per gli anni successivi.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esclusione di superfici dal tributo rifiuti non basta dimostrare che l’immobile è adibito ad attività industriale: il contribuente deve individuare le aree specifiche, provare la produzione di rifiuti speciali non assimilabili e documentarne il trattamento o autosmaltimento conforme alla legge.
  • La presunzione di produttività dei rifiuti derivante dalla disponibilità di locali o aree è superabile con prova contraria del contribuente; l’Amministrazione conserva l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre chi invoca l’agevolazione prova i relativi presupposti.
  • Un abbattimento percentuale accordato o applicato in un’annualità non determina automaticamente la tassazione delle annualità successive e non sostituisce l’accertamento delle superfici e dei rifiuti effettivamente interessati.
  • L’eventuale esclusione per rifiuti speciali riguarda la superficie concretamente interessata e, secondo la decisione, comporta l’esenzione dalla quota variabile, non dalla quota fissa, che finanzia i costi generali del servizio quando questo è effettivamente disponibile.
  • I regolamenti comunali non possono assimilare ai rifiuti urbani gli imballaggi terziari, né quelli secondari quando non è attivata la raccolta differenziata; il giudice tributario deve disapplicare le previsioni regolamentari incompatibili.
  • I magazzini sono esclusi solo quando siano funzionalmente ed esclusivamente collegati alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili e siano occupati da materie prime o merci la cui lavorazione genera tali rifiuti; restano imponibili, tra gli altri, i magazzini di prodotti finiti o semilavorati collegati a lavorazioni che producono rifiuti assimilati e quelli commerciali o logistici.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, il giudice di rinvio deve verificare i presupposti sostanziali dell’imposizione, esaminare le prove e le questioni ritualmente riproposte e determinare il dovuto entro i limiti della pretesa dell’ente.

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