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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 345/21/2022, depositata l’8 febbraio 2022, che aveva annullato l’avviso di accertamento TARES 2013, per € 240.841, emesso per infedele dichiarazione delle superfici tassabili. Con sei motivi ha contestato: l’efficacia retroattiva dell’istanza di rideterminazione delle superfici presentata nel febbraio 2015; l’omessa individuazione delle aree in cui si producevano prevalentemente rifiuti speciali; la valutazione del superamento dei limiti comunali di assimilazione dei rifiuti; l’esclusione sia della quota fissa sia di quella variabile della tariffa; l’esenzione dei parcheggi in quanto asseritamente pertinenziali; e l’omesso esame della contestazione relativa a tariffa e superficie dei parcheggi.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con decisione del 24 aprile 2024 depositata il 9 luglio 2024, ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo; ha rigettato il terzo, ritenendo che la censura comunale sul superamento dei limiti quantitativi mirasse a una non consentita rivalutazione dei formulari e delle prove già valutate dalla CTR; ha dichiarato assorbito il sesto motivo. Ha stabilito che la richiesta di riduzione delle superfici presentata nel 2015 non poteva produrre effetti retroattivi per il 2013 e che occorre individuare con precisione le superfici che producono abitualmente rifiuti speciali. L’eventuale esclusione dalla quota variabile non comporta l’esenzione dalla quota fissa, dovuta per superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti; inoltre, i parcheggi sono presuntivamente produttivi di rifiuti e la contribuente deve provare, con denuncia e documentazione idonea, i presupposti per l’esenzione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 9, D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011

    Tale disciplina nel prevedere che, per l'applicazione della TARES, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, implicitamente esclude, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, che l'esenzione collegata alle superfici produttive di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, operi automaticamente, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, imponendo al contribuente l'onere di una apposita dichiarazione finalizzata a variare le superficie precedentemente dichiarate ed ad indicare le superfici produttive dei rifiuti speciali, posto che l'operatività del nuovo regime giuridico presuppone dati fattuali la cui indicazione integra un onere del contribuente.

    Per applicare la TARES si assumono le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. L’esclusione delle superfici che producono rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve comunicare la variazione e individuare le superfici interessate; la comunicazione di riduzione non produce effetto retroattivo.

  • Art. 14, comma 10, D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011

    Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ne discende che sarebbe stato onere dei giudici di merito individuare le esatte superfici ove risultavano prodotti "di regola" rifiuti speciali non assimilati né assimilabili, indagine del tutto pretermessa dai giudici di appello.

    L’esclusione riguarda soltanto la porzione di superficie in cui si formano abitualmente rifiuti speciali, e richiede la prova del loro trattamento conforme alla legge. La superficie interessata deve essere individuata in modo preciso.

  • Art. 14, commi 10 e 11, D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011

    La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; b. in una parte fissa, sempre dovuta invece dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.

    La quota variabile può essere esclusa se il contribuente dimostra la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, smaltiti autonomamente. La quota fissa resta invece dovuta per le superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti, purché il servizio pubblico sia effettivamente predisposto e disponibile.

  • Art. 14, commi 3 e 4, D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011

    In forza della normativa primaria innanzi esaminata, invero, per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione della quale più volte si è detto in precedenza.

    Il tributo si applica a locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Le esclusioni previste per aree pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e aree comuni condominiali non rendono automaticamente esenti altri spazi: per ottenere l’esenzione il contribuente deve provare i relativi presupposti. I parcheggi frequentati da persone sono presuntivamente produttivi di rifiuti.

  • Art. 2697 del codice civile

    In questa controversia la Corte ribadisce che grava sul contribuente l’onere di fornire gli elementi necessari a identificare le superfici per cui chiede riduzioni o esclusioni e a dimostrare le condizioni di esenzione. La censura comunale sul superamento dei limiti quantitativi, invece, è stata rigettata perché mirava a una nuova valutazione delle prove di merito, non consentita in cassazione.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, codice di procedura civile

    Le censure per violazione o falsa applicazione di legge e per vizi processuali sono i presupposti di ammissibilità dei motivi di ricorso esaminati. La Corte non può utilizzare il giudizio di legittimità per rivalutare le prove già apprezzate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Le riduzioni o esclusioni della tassa rifiuti collegate a superfici che producono rifiuti speciali devono essere tempestivamente dichiarate e documentate: una comunicazione successiva non ridetermina retroattivamente il tributo per annualità precedenti.
  • La prova dell’esenzione deve riferirsi alle specifiche aree interessate e dimostrare sia la produzione abituale di rifiuti speciali sia il loro trattamento conforme alla normativa; non basta provare in generale che l’attività affida rifiuti a operatori esterni.
  • L’esclusione dalla quota variabile per rifiuti speciali non comporta, di per sé, l’esclusione dalla quota fissa, che resta dovuta per le superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti se il servizio pubblico è disponibile.
  • Le aree di parcheggio non sono esenti solo perché qualificate come pertinenziali rispetto a un’attività commerciale: la loro frequentazione comporta una presunzione di produzione di rifiuti, superabile dal contribuente con denuncia e prova documentale dei presupposti di esenzione.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dai giudici di merito, anche quando la censura è formulata come violazione di legge.

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