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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18724 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'avviso di accertamento per € 11.931.078 di imposta sulle successioni e donazioni, relativa a liberalità indirette emerse durante la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). Con sei motivi ha contestato, in sintesi, la configurabilità e l'accertabilità delle liberalità indirette ai sensi dell'art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990, l'applicazione della disciplina fiscale e delle relative aliquote e franchigie, nonché la decadenza quinquennale dal potere di accertamento. Ha sostenuto che il termine dovesse decorrere dalla data delle liberalità, e non dalla dichiarazione resa al Fisco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 16.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato. Ha ritenuto che la voluntary disclosure sia un procedimento diretto all'accertamento dei tributi e che la dichiarazione resa in tale sede possa integrare il presupposto per accertare una liberalità indiretta. Nel caso concreto erano presenti sia la dichiarazione del contribuente sia un rilevante incremento patrimoniale; la natura di liberalità indiretta, non formalizzata e priva di altra giustificazione, risultava accertata nei giudizi di merito e non specificamente contestata in Cassazione. Ha rigettato anche la censura sulla decadenza: il termine quinquennale decorreva dalla dichiarazione resa il 14 marzo 2015, non dalla liberalità, e l'avviso notificato il 17 dicembre 2015 era tempestivo. Ha inoltre respinto la contestazione sul regime impositivo, affermando che il rinvio dell'art. 56-bis alle aliquote e franchigie è dinamico e recepisce le modifiche legislative succedutesi.

Norme richiamate

  • Art. 56-bis del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Per l' art. 56-bis , D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato quando: 1- l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; 2- quando le liberalità abbiano determinato... un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

    La norma consente l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni quando ricorrono i presupposti indicati: dichiarazione resa nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di tributi e incremento patrimoniale oltre la soglia prevista. La Corte considera la dichiarazione presentata in voluntary disclosure idonea a integrare il primo presupposto.

  • Legge 15 dicembre 2014, n. 186

    Preliminarmente deve rilevarsi che la collaborazione volontaria di cui alla L. 15 dicembre 2014, n. 186 è un procedimento diretto all'accertamento dei tributi, anche se particolare.

    La voluntary disclosure, pur essendo un istituto autonomo e non coincidente con l'accertamento con adesione, è diretta all'accertamento dei tributi; perciò una dichiarazione resa al suo interno può rilevare ai fini dell'art. 56-bis.

  • Art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Per il richiamo dell' art. 60 , D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 si applica la decadenza di cinque anni prevista dall' art. 76 , D.P.R. n. 131 del 1986 .

    Per l'accertamento in materia di imposta sulle successioni e donazioni, il richiamo dell'art. 60 comporta l'applicazione del termine quinquennale previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131/1986.

  • Art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Tuttavia, la decorrenza del termine (dies a quo) si configura non al momento delle liberalità, ma a quello della volontaria dichiarazione al fisco.

    Nel caso di liberalità indirette dichiarate volontariamente al Fisco, il termine quinquennale decorre dalla dichiarazione, che fa emergere il presupposto dell'imposta, e non dalla data in cui le liberalità furono effettuate. La dichiarazione del 14 marzo 2015 e la notifica dell'avviso il 17 dicembre 2015 hanno quindi escluso la decadenza.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Una voluntary disclosure può costituire un procedimento diretto all'accertamento dei tributi; le dichiarazioni rese in tale sede possono quindi essere utilizzate per accertare liberalità indirette ai sensi dell'art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990.
  • Ai fini dell'accertamento di una liberalità indiretta, la dichiarazione può provenire anche dal donante; insieme a un rilevante incremento patrimoniale, può sostenere l'accertamento quando il trasferimento non risulti giustificato da una diversa causa.
  • Per le liberalità indirette dichiarate volontariamente al Fisco, il termine quinquennale di decadenza decorre dalla dichiarazione e non dalla data del trasferimento. Occorre quindi confrontare la data della dichiarazione con quella di notifica dell'avviso.
  • Il rinvio dell'art. 56-bis alle aliquote e alle franchigie della disciplina delle successioni è dinamico: si applicano le disposizioni vigenti come successivamente modificate.

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