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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18702 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca chiedeva il rimborso di € 715.385,82, pari al 90% delle imposte IRPEG e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l'agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la CTP di Siracusa aveva respinto il ricorso con sentenza n. 1606/06/2017; la CTR Sicilia aveva rigettato l’appello con sentenza n. 9331/04/2021, depositata il 21 ottobre 2021. In Cassazione la banca ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata valutazione di visura camerale, dichiarazioni dei redditi e bilanci, e la violazione della normativa nazionale ed europea, sostenendo di poter accedere al beneficio in quanto PMI e chiedendo il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, trattati congiuntamente, e quindi il ricorso. Ha ritenuto che la riduzione o il rimborso d’imposte a favore di imprese costituisca, in linea generale, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, salvo che il singolo aiuto rientri nei regimi ammessi, quali il de minimis o un regime approvato, e nel relativo limite d’intensità. La documentazione prodotta dimostrava al più l’appartenenza della banca alla categoria delle PMI, ma non il nesso diretto tra il sisma e i danni concretamente subiti né l’assenza di sovracompensazione; inoltre, il rimborso richiesto di € 715.385,82 superava la soglia de minimis indicata dalla Corte in € 200.000. La banca è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in € 14.000, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    l' art. 9 , comma 17, della L. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per cento di quanto versato, per chi ha già pagato - non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa

    Il beneficio del pagamento ridotto o del rimborso del 90% non spetta automaticamente alle imprese: la sua applicazione è limitata dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • Art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    la decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea, alla quale lo stesso art. 1 , comma 665, della L. n. 190 del 2014 , subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti "che svolgono attività d'impresa"

    L’agevolazione per le imprese era subordinata alla verifica di compatibilità con il diritto UE; la decisione della Commissione ha escluso in via generale tale compatibilità per le misure considerate, facendo salve soltanto le ipotesi individuali ammesse.

  • Art. 107 TFUE

    la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che "le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350 , art. 4 , comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266 , art. 1 , comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006 , n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244 , art. 2 , comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , art. 6 , comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183 , art. 33 , comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell' art. 108 , Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea , sono incompatibili con il mercato interno".

    Le riduzioni fiscali selettive che avvantaggiano imprese possono costituire aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno; il beneficio è possibile solo se ricade in una specifica eccezione o in un regime di aiuto ammesso.

  • Art. 108, paragrafo 3, TFUE

    le misure di aiuto di Stato in oggetto (...) che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell' art. 108 , Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea , sono incompatibili con il mercato interno

    Le misure di aiuto soggette al controllo europeo non possono essere attuate in violazione dell’obbligo di notifica e sospensione; la violazione comporta l’incompatibilità del regime, salvo le eccezioni individuali riconosciute.

  • Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    Comunque, secondo la citata decisione della Commissione del 2015, sono compatibili solo gli "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (p. 150, lett. b), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (p. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa

    Per ottenere l’eccezione relativa ai danni da calamità, l’impresa deve provare un nesso diretto tra evento e danno, la sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e l’assenza di sovracompensazione, tenendo conto di assicurazioni e altri aiuti.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un "aiuto individuale" che "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014 ", ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis

    Un aiuto individuale può essere escluso dall’incompatibilità generale se soddisfa, al momento della concessione, le condizioni e i limiti previsti dal regime de minimis applicabile.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un "aiuto individuale" che "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014 ", ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis

    Anche gli aiuti individuali che rispettano le condizioni del regolamento de minimis n. 717/2014 possono rientrare nell’eccezione, entro i limiti previsti da tale disciplina.

  • Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

    Peraltro, l'argomento viene accennato in ricorso ma non viene adeguatamente trattato e comunque la Commissione, nella citata decisione del 2015, non ha fatto alcuna eccezione a favore delle piccole e medie imprese ma solo un cenno vago al regolamento "quadro" del 1998.

    Il richiamo al regolamento quadro non rende di per sé compatibile l’aiuto né crea un’esenzione generale per tutte le PMI; occorre dimostrare che l’aiuto individuale rispetti le condizioni di un regime autorizzato e i relativi limiti.

  • Art. 115 c.p.c.

    La C.t.r., invero, non ha omesso di compiere le verifiche della documentazione allegata dalla società ricorrente (visura camerale, dichiarazione dei redditi e bilanci), né ha denegato le verifiche richieste dalla giurisprudenza comunitaria (e nazionale)

    La censura sulla valutazione delle prove non è fondata quando il giudice di merito ha esaminato la documentazione; inoltre, documenti che attestano soltanto la qualifica di PMI non provano il nesso tra calamità e danno richiesto per il beneficio.

  • Art. 366 c.p.c.

    i motivi con i quali è manifestata la censura devono tradursi in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere

    Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata; una censura che non affronta la ratio decidendi è inammissibile o comunque non può condurre all’accoglimento.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali che favoriscono imprese in aree colpite da calamità non sono automaticamente riconoscibili solo perché l’impresa è localizzata nell’area o appartiene alla categoria delle PMI: occorre verificare la compatibilità del beneficio con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
  • Per invocare l’eccezione degli aiuti destinati a compensare danni da calamità, l’impresa deve documentare il nesso diretto tra evento e danno, la sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e l’assenza di sovracompensazione, detraendo indennizzi assicurativi e altri aiuti.
  • La qualifica di PMI, da sola, non dimostra che un aiuto individuale rientri in un regime europeo di esenzione o nel de minimis; chi richiede il beneficio deve provare le condizioni applicabili e il rispetto dei relativi limiti quantitativi.
  • In Cassazione, i motivi devono contestare puntualmente la ratio della decisione impugnata; non basta lamentare una valutazione errata dei documenti se questi non dimostrano i fatti decisivi richiesti dalla disciplina applicabile.

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