Cassazione Civile, Ordinanza n. 06221/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento IVA per gli anni d'imposta 2009 e 2010 emessi nei confronti di una società poi fallita, ritenuta coinvolta in una frode carosello come soggetto interposto in operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente, ritenendo non provato il suo coinvolgimento; in appello la CTR ha invece accolto il gravame dell'Agenzia, valorizzando la totale assenza di struttura delle società interposte, la loro condizione di evasori totali, la riconducibilità a un unico gestore/facente capo, la conoscibilità dell'operazione fraudolenta da parte della contribuente per la sua qualità professionale e per le concrete modalità delle transazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, denunciando: motivazione apparente e omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello; asserito difetto di specificità dei motivi di appello; violazione delle norme e dei principi sul rapporto tra processo penale e processo tributario; omessa pronuncia su alcune questioni difensive e sulle sanzioni; violazione delle regole sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti; omesso esame di fatti decisivi relativi ai rapporti tra il gestore della frode e le società coinvolte; errata applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 in punto di sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi esaminabili nel merito e ha dichiarato inammissibili quelli formulati in modo cumulativo, diretti a una rivalutazione del fatto o comunque non corredati da una critica specifica e decisiva. Ha affermato che la CTR aveva reso una motivazione sufficiente secondo il minimo costituzionale, aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario della frode, anche per presunzioni, e che il contribuente deve fornire prova contraria della propria diligenza massima. È stato inoltre ribadito che il decreto di archiviazione penale e, in generale, la decisione penale non spiegano automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, potendo al più essere valutati come elementi di prova. La censura sulle sanzioni è stata ritenuta inammissibile perché, pur a fronte di una omessa pronuncia del giudice d'appello, il ricorso non indicava in modo adeguato il contenuto e la misura delle sanzioni né rendeva concreta la dedotta sproporzione. Il ricorso è stato quindi respinto; la Corte ha posto le spese e gli ulteriori adempimenti consequenziali secondo il dispositivo finale non integralmente riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di violazione di legge; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o per sovrapporre censure eterogenee.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per i motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia; la Corte verifica se la decisione impugnata superi il minimo costituzionale e se vi sia effettiva omissione decisoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne limita l'operatività ai fatti storici decisivi e non alla mera rivalutazione delle prove.
La Corte precisa che l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su domanda o eccezione, non quando il giudice abbia implicitamente valutato un fatto o una circostanza.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
È utilizzato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ritiene sufficiente una motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi e superi il minimo costituzionale.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la valutazione della sufficienza della motivazione.
È richiamato a proposito della specificità dei motivi di appello nel processo tributario.
È evocato quanto ai requisiti della sentenza tributaria e della sua motivazione.
È richiamato in relazione alla disciplina del giudizio di appello nel processo tributario.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza del cessionario; il contribuente deve provare la propria diligenza massima e la mancata consapevolezza della frode.
Direttiva 2006/112/CE
È richiamata dalla ricorrente in tema di IVA; la Corte applica però il principio giurisprudenziale interno/eurounitario sul riparto dell'onere probatorio nelle frodi IVA.
È invocato nel ricorso quale norma tributaria collegata alle riprese, senza che dalla decisione emerga una specifica interpretazione autonoma.
Il decreto di archiviazione non preclude al giudice tributario una diversa qualificazione dei fatti e non fa stato nel processo tributario.
La Corte afferma che il decreto di archiviazione non rientra tra i provvedimenti dotati di efficacia di giudicato ex art. 654 c.p.p.; la sentenza penale può al più essere valutata come fonte di prova.
È richiamato dal ricorrente nel motivo relativo ai rapporti tra giudizio penale e tributario, senza che la decisione ne fornisca un'autonoma lettura.
È richiamato dal ricorrente nel motivo relativo al profilo penale della frode, ma non costituisce ratio decidendi autonoma della pronuncia.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
È invocato per la dedotta sproporzione delle sanzioni; la Corte reputa la censura inammissibile per carenza di allegazione specifica e quantificazione.
art. 24 Cost.
È richiamato nel motivo sulla rilevanza del giudicato penale, ma non assume autonoma incidenza decisoria nella motivazione.
art. 32 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo, senza specifica elaborazione decisoria.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul rapporto tra giudizio penale e tributario, senza autonoma ratio nella decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice deve valutare autonomamente i fatti rispetto al processo penale: il decreto di archiviazione e la sentenza penale non producono automaticamente giudicato nel giudizio fiscale, ma possono essere apprezzati come elementi di prova.
- In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore/interposto, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode; la prova può essere anche presuntiva, purché basata su elementi oggettivi e specifici.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza massima e dell'assenza di consapevolezza della frode; non bastano la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la mancata percezione di un vantaggio economico.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente la ratio decidendi o sia incomprensibile; è sufficiente una motivazione che ricostruisca, anche sinteticamente, fatti, difese e ragioni della decisione in modo coerente.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque considerato il fatto storico o la questione sostanziale, anche se non abbia dato conto di ogni singola deduzione difensiva o di ogni elemento istruttorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere costruito cumulating in modo promiscuo vizi diversi e incompatibili; inoltre, il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, ma solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06102/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06103/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06108/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06110/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2024 del 07/03/2024
- ordinanza_civile · 7 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06114/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →