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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05408/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di mutuo stipulati tra i mutuatari e la banca. I mutuatari hanno chiesto l'accertamento della nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi, deducendo due profili principali: da un lato, l'erronea indicazione in contratto dell'ISC in luogo del TAEG; dall'altro, l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che l'erronea indicazione dell'ISC non comportasse nullità del contratto e che non vi fosse prova dell'applicazione degli interessi di mora in misura usuraria. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, osservando che l'eventuale errore sull'ISC non incide sulla validità del contratto e che i tassi di mora pattuiti erano inferiori alla soglia antiusura vigente al momento della pattuizione. In cassazione i mutuatari hanno proposto quattro motivi: 1) violazione della L. n. 108/1996 e degli artt. 1419 e 1815 c.c., sostenendo che gli interessi moratori dovessero rilevare ai fini dell'usurarietà del contratto; 2) motivazione apparente e perplessa della sentenza d'appello, anche per l'accorpamento delle censure; 3) motivazione apparente e illogica sul rigetto della consulenza tecnica d'ufficio richiesta per accertare l'usurarietà; 4) erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento che i tassi di mora pattuiti erano sotto soglia e che tale circostanza non era stata specificamente contestata. Ha respinto il secondo motivo, reputando la motivazione della Corte territoriale sufficiente a superare il minimo costituzionale e osservando, inoltre, che la doglianza non era autosufficiente per mancata trascrizione del contenuto dell'appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il diniego di CTU era sorretto dalla considerazione che non vi era superamento delle soglie antiusura da parte dei tassi pattuiti, corrispettivi e moratori. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ricordando che la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    La disciplina antiusura è richiamata per affermare che, nel caso concreto, i tassi di mora pattuiti risultavano inferiori al tasso soglia applicabile al momento della pattuizione.

  • art. 1419 c.c.

    È invocato dai ricorrenti in combinazione con la nullità della clausola sugli interessi, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non si confronta con l'accertamento di merito sull'assenza di usurarietà.

  • art. 1815 c.c.

    È richiamato quale norma sulla nullità della clausola degli interessi usurari, ma la Corte non ne ravvisa la violazione poiché esclude il superamento della soglia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte ribadisce che la relativa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053

    Richiamata per il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • Cass. 3 luglio 2020, n. 13735

    Richiamata per affermare che la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Cass. 7 settembre 2017, n. 20910

    Richiamata per il medesimo principio di necessaria pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi.

  • Cass. 16 maggio 2024, n. 13621

    Richiamata a conferma del limite del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • Cass. 11 aprile 2024, n. 9807

    Richiamata a conferma del limite del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • Cass. 7 marzo 2024, n. 6127

    Richiamata a conferma del limite del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502

    Richiamata per il principio sulla regolazione delle spese processuali.

  • Cass. 31 marzo 2017, n. 8421

    Richiamata per il principio sulla regolazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • In tema di usura bancaria, la verifica della nullità delle clausole sugli interessi presuppone che il tasso pattuito superi il tasso soglia vigente al momento della pattuizione; se il giudice di merito accerta che il tasso è sotto soglia, la censura che non si confronti con tale accertamento è inammissibile.
  • L'erronea indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo non è, di per sé, causa di nullità del contratto, se non si dimostri un concreto effetto invalidante o una specifica violazione idonea a incidere sulla validità delle clausole.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se manca il minimo costituzionale di intelligibilità; una motivazione sintetica ma comprensibile, che individui i profili decisivi della decisione, è sufficiente.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente rigettata quando il giudice abbia già escluso, sulla base degli elementi disponibili, il superamento delle soglie usurarie e non vi sia un reale bisogno istruttorio.
  • La regolazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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