Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2003. L'Ufficio aveva disconosciuto lo scomputo di ritenute d'acconto indicate in dichiarazione, ma non documentate nonostante l'invito a esibirne la prova. Dopo l'accoglimento in primo grado, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 per omessa considerazione dello sgravio in autotutela asseritamente disposto dall'Amministrazione nelle more del giudizio di primo grado, con conseguente cessazione della materia del contendere; (2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, deducendo violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su un documento nuovo (il provvedimento di sgravio in autotutela) non prodotto nei gradi di merito e non producibile in cassazione se attinente al merito della pretesa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR esisteva ed era congrua; non ricorreva alcuna delle anomalie motivazionali che, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., possono integrare vizio denunciabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per le peculiarità della vicenda processuale; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata come base del controllo formale sulla dichiarazione e del disconoscimento dello scomputo delle ritenute non documentate
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente per sostenere la cessazione della materia del contendere; la Corte non lo applica perché il fatto dedotto non era documentalmente provato in atti di merito
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato; la Corte ribadisce che è censurabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude la nullità perché una motivazione vi era
richiamato per sostenere la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione; la Corte lo considera rispettato
n. 3 e n. 4; nel primo motivo n. 3, nel secondo n. 3 e n. 4
viene utilizzato come norma di deduzione dei vizi in cassazione; la Corte ne limita l'operatività ai vizi effettivamente ammissibili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 12 preleggi
richiamato nella definizione delle anomalie motivazionali rilevanti in cassazione
art. 4 d.l. 22 marzo 2021, n. 41
la Corte afferma che le disposizioni sull'annullamento dei carichi non interferiscono con i processi pendenti perché attengono alla riscossione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prodotti documenti nuovi quando essi siano destinati a dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa, salvo che attengano alla nullità della sentenza, all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, oppure a un giudicato sopravvenuto.
- La deduzione di un provvedimento di sgravio o di autotutela non può essere valutata in cassazione se il relativo atto non risulta prodotto nei gradi di merito e il suo accertamento richiederebbe un esame del merito non consentito in sede di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità il vizio motivazionale è rilevante solo se si traduce in una vera e propria anomalia costituzionalmente rilevante della sentenza, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è più sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La cartella emessa a seguito di controllo formale può essere legittimamente mantenuta quando il contribuente non abbia esibito la documentazione richiesta a prova delle ritenute d'acconto indicate in dichiarazione e poi scomputate.
- Le norme sopravvenute che intervengono sul piano della riscossione non incidono automaticamente sui giudizi pendenti relativi alla fondatezza della pretesa tributaria, se non nei limiti e per gli effetti processuali espressamente previsti.
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