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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06049/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario sull'assoggettamento all'ICI di alcuni fabbricati per gli anni d'imposta 2004-2007, rispetto ai quali il contribuente sosteneva la ruralità e quindi l'esenzione. In un precedente giudizio di legittimità, la Corte aveva accolto il ricorso del Comune, cassato la decisione di merito e rigettato nel merito la domanda del contribuente, ritenendo che la disciplina sulla retroattività della dichiarazione di variazione catastale prevista dal d.l. n. 70/2011 non fosse applicabile a dichiarazioni presentate nel 2009-2010. Il contribuente ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. articolando quattro censure: (1) la Corte avrebbe attribuito rilievo a una questione (efficacia retroattiva ex art. 7 d.l. n. 70/2011) che non era stata realmente oggetto di discussione nei gradi di merito; (2) la Corte avrebbe ritenuto assente la domanda di variazione catastale senza considerare che i fabbricati erano già accatastati in D/10; (3) la Corte avrebbe trascurato che, comunque, la retroattività quinquennale non avrebbe potuto incidere sugli anni 2004-2005; (4) la Corte avrebbe cassato senza rinvio ignorando che uno dei fabbricati era già classificato D/10 sin dal 2000 e dunque rurale. Il ricorrente chiedeva in sostanza di rimuovere la precedente sentenza per errore di fatto percettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che tutte le censure investissero non un errore di fatto revocatorio, ma la valutazione giuridica e l'interpretazione degli atti e delle decisioni già esaminati nel precedente giudizio di cassazione. In particolare, la questione sull'applicabilità dell'art. 7 d.l. n. 70/2011 era stata effettivamente oggetto del motivo di ricorso del Comune e della decisione impugnata; le deduzioni sulla già avvenuta classificazione catastale o sull'inidoneità della domanda a incidere sugli anni 2004-2005 miravano solo a contestare la soluzione di diritto adottata dalla Corte, non a denunciare una svista percettiva immediatamente rilevabile. La Corte ha inoltre affermato che il ricorso costituiva un uso improprio dello strumento revocatorio, assimilabile a un inammissibile quarto grado di giudizio, e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato come norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio è definito come falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile e decisiva, non coincidente con errori di giudizio o interpretazione degli atti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    nel precedente ricorso per cassazione era stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina catastale e ICI.

  • art. 7 d.l. n. 70/2011

    è la norma sulla procedura di attribuzione della categoria catastale rurale con efficacia retroattiva quinquennale, applicabile solo alle dichiarazioni presentate secondo il relativo modello procedurale.

  • art. 9 d.l. n. 557/1993

    richiamato come parametro per i requisiti di ruralità degli immobili.

  • art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione come norma sulla disciplina catastale e/o tributaria rilevante ai fini ICI/IMU.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione tra le norme sulla disciplina agevolativa per i fabbricati rurali.

  • art. 2, d.m. 26 luglio 2012

    richiamato quale regolamento attuativo della procedura di variazione catastale.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione in tema di giurisdizione/processo tributario.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la revocazione non può fondarsi su un preteso errore di valutazione o interpretazione degli atti di causa.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    utilizzato per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa per abuso dello strumento processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice incorre in una svista percettiva immediata e obiettivamente rilevabile su un fatto decisivo, positivamente o negativamente risultante dagli atti, e non quando la doglianza riguarda interpretazione delle difese, lettura degli atti o valutazione giuridica della controversia.
  • Non è configurabile revocazione se il fatto asseritamente ignorato o travisato è stato in realtà oggetto di dibattito processuale o è stato già considerato dal giudice, anche solo in una diversa prospettiva giuridica.
  • La revocazione non può essere usata per contestare l'apprezzamento in diritto compiuto dalla Corte di cassazione né per ottenere un riesame del merito sotto forma di "quarto grado" di giudizio.
  • La retroattività quinquennale prevista dalla procedura catastale speciale opera solo se la dichiarazione è presentata secondo il modello normativamente previsto; dichiarazioni o variazioni anteriori non possono essere automaticamente ricondotte a quel regime.
  • Quando la pretesa revocatoria non sarebbe comunque idonea a mutare l'esito della decisione o si risolve in una doglianza priva di interesse concreto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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