Cassazione Civile, Ordinanza n. 04762/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto prestazioni in favore di una provincia con una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha chiesto che tali rapporti fossero riqualificati come lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. sin dal 1° dicembre 2002, con conversione in contratti a tempo indeterminato, reinserimento in servizio, pagamento di differenze retributive, indennità, ferie non godute, TFR, regolarizzazione contributiva e risarcimento del danno; in subordine, ha chiesto effetti della conversione dal 1° ottobre 2010 e, ancora subordinatamente, la condanna al pagamento di somme ulteriori per maggiorazioni retributive e danni. Il tribunale aveva riconosciuto solo parte delle differenze retributive, ma la corte d'appello, su impugnazione della provincia, ha escluso la natura subordinata dei rapporti e ha rigettato integralmente la domanda. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (i) violazione dell'art. 2094 c.c. per errata applicazione dei criteri distintivi tra subordinazione e autonomia, sostenendo che l'attività fosse svolta alle dipendenze dell'ente; (ii) violazione degli artt. 7 d.lgs. 165/2001 e 110 d.lgs. 267/2000, per non avere valorizzato il basso contenuto professionale delle mansioni e le risultanze istruttorie; (iii) violazione dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. sulla decorrenza della prescrizione; (iv) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'immutata qualifica tra un contratto e l'altro, oltre a censure sulla valutazione delle prove e sul diverso esito di altre cause analoghe.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi perché la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo nei limiti dell'erronea individuazione dei caratteri tipici della subordinazione o dell'omesso esame nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La corte territoriale aveva motivatamente escluso la subordinazione, rilevando l'assenza di orario vincolato, di poteri di controllo, vigilanza e direzione, di assoggettamento a verifiche o disciplina e l'esistenza soltanto di direttive generali per il coordinamento. Di conseguenza sono state respinte anche le censure sulla decorrenza della prescrizione e sull'omesso esame del fatto decisivo, perché dipendenti dalla mancata dimostrazione della subordinazione. La Corte ha inoltre affermato che pronunce rese in altre cause non hanno carattere vincolante. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
definisce i caratteri del lavoro subordinato; la sua ricorrenza va accertata in fatto sulla base degli indici sintomatici della subordinazione e dei poteri organizzativo, direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare in cassazione l'erronea individuazione dei caratteri legali della subordinazione, ma non la rivalutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura è ammessa solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per ottenere una nuova valutazione delle prove
art. 7, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea valutazione delle mansioni e del rapporto con la pubblica amministrazione, ma la censura è stata respinta come attinente a un accertamento di fatto
art. 110, d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta subordinazione; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a sovvertire l'accertamento di merito
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
la censura sulla prescrizione è stata respinta per la dipendenza logica dal mancato riconoscimento della subordinazione
le spese seguono la soccombenza
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha introdotto l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per errore nell'individuazione dei criteri legali di subordinazione o nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- La presenza di direttive generali finalizzate al coordinamento non basta, da sola, a integrare la subordinazione se mancano orario vincolato, potere di controllo, vigilanza, direzione e disciplinare, nonché l'assoggettamento del prestatore all'organizzazione datoriale.
- Le censure che mirano a una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali sono inammissibili in sede di legittimità quando risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Le doglianze sulla prescrizione dei crediti da lavoro, quando presuppongono il riconoscimento della subordinazione, restano assorbite o comunque infondate se tale presupposto viene escluso nel merito.
- Pronunce rese in altri giudizi analoghi non hanno efficacia vincolante e non possono sovvertire l'accertamento di fatto compiuto nel singolo processo.
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