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Sentenza

Sentenza n. 1743/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L. n. 34/2020;

Giustizia amministrativa202504270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di emersione dal lavoro irregolare adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

La domanda di emersione era stata presentata l'11 agosto 2020 dalla datrice di lavoro in favore del ricorrente per un rapporto di collaborazione domestica ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il procedimento si era concluso con il diniego del 19 dicembre 2024, motivato dal presunto disinteresse delle parti, desunto dalla mancata presentazione a una convocazione e dalla mancata produzione di osservazioni a seguito del preavviso di rigetto. L'Amministrazione assumeva di avere effettuato le comunicazioni mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Il ricorrente, che non aveva ricevuto comunicazioni formali, aveva appreso del diniego soltanto a seguito dell'accesso agli atti del 16 giugno 2025, dopo avere comunicato il decesso della datrice di lavoro, avvenuto il 28 giugno 2023. Ha dedotto la nullità o invalidità della notificazione, la violazione degli artt. 10-bis e 21-bis della l. n. 241/1990, l'insussistenza dei presupposti fattuali del diniego, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo la legittimità della pubblicazione sul sito istituzionale in assenza di un indirizzo PEC, e ha contestato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo illegittima e inidonea a far decorrere il termine decadenziale la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale. In assenza di prova contraria, la piena conoscenza dell'atto è stata individuata nella data dell'accesso agli atti, sicché il ricorso notificato nell'agosto 2025 è tempestivo. È stata inoltre respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere: la riapertura dell'istruttoria disposta in esecuzione della misura cautelare non equivale ad annullamento in autotutela e non soddisfa in modo pieno e irretrattabile la pretesa del ricorrente. Nel merito, il ricorso è stato accolto per la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. La pubblicazione sul sito non poteva sostituire la comunicazione individuale, poiché la pubblicità collettiva è modalità eccezionale giustificata dall'impossibilità o dalla particolare gravosità della comunicazione personale, presupposti insussistenti in una procedura riguardante soltanto la datrice di lavoro e il lavoratore. Il lavoratore straniero è titolare di una posizione differenziata e qualificata e doveva ricevere individualmente il preavviso di rigetto, potendo rappresentare il decesso della datrice di lavoro. L'Amministrazione ha inoltre errato nel qualificare l'assenza come disinteresse, senza verificare le ragioni della mancata interlocuzione, incorrendo in difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Non è stata ritenuta applicabile la dequotazione del vizio procedimentale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché, dopo la modifica introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 76/2020, tale disposizione non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis. Il diniego è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di rinnovare il procedimento tenendo conto della posizione del ricorrente e delle circostanze sopravvenute. Le spese sono state compensate; l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è stata confermata in via definitiva.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura straordinaria di emersione dal lavoro irregolare in favore del lavoratore straniero.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Impone, nei procedimenti a istanza di parte, la comunicazione individuale dei motivi ostativi all'accoglimento prima dell'adozione del provvedimento negativo, assicurando un contraddittorio effettivo.

  • art. 21-bis l. n. 241/1990

    qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

    Consente forme di pubblicità idonee in via eccezionale quando la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa; il presupposto non ricorreva nel caso concreto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La sanatoria dei vizi formali non è applicabile ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.

  • art. 12 d.l. n. 76/2020

    Ha modificato l'art. 21-octies, comma 2, rafforzando la garanzia partecipativa e sottraendo la violazione dell'art. 10-bis alla dequotazione del vizio procedimentale.

  • art. 14 disp. att. c.p.a.

    Attribuisce al Collegio la decisione definitiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la conferma definitiva dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nelle procedure amministrative a istanza di parte, il preavviso di rigetto deve essere comunicato individualmente a tutti i soggetti titolari di una posizione giuridica direttamente incisa dal procedimento, anche quando l'istanza sia stata presentata da un altro soggetto in loro favore.
  • Il ricorso a forme di pubblicità sostitutiva della comunicazione personale è eccezionale e richiede che, per il numero dei destinatari, la comunicazione individuale sia impossibile o particolarmente gravosa; la mera mancata indicazione di un indirizzo PEC non legittima, da sola, la pubblicazione impersonale sul sito istituzionale quando i destinatari siano individuabili e limitati.
  • La violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non può essere sanata mediante la dimostrazione, in giudizio, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, poiché la disciplina dell'art. 21-octies, comma 2, esclude espressamente tale dequotazione per il preavviso di rigetto.
  • La mancata partecipazione dell'interessato non può essere automaticamente qualificata come disinteresse senza un'adeguata verifica delle ragioni dell'assenza; il diniego fondato su tale presupposto è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
  • La riapertura dell'istruttoria, anche se disposta in esecuzione di una misura cautelare e favorevole all'interessato, non determina cessazione della materia del contendere se non equivale a un provvedimento pienamente satisfattivo e irretrattabile, quale l'annullamento dell'atto lesivo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di potereDecadenza e tardività

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