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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34334/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento fondata su alcune cartelle e su un avviso di accertamento IVA. In sede di merito sosteneva, da un lato, che le cartelle non fossero state ritualmente notificate e che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. fosse invalida per mancata dimostrazione degli adempimenti successivi; dall'altro, che l'avviso IVA riguardasse non lui personalmente, ma la società di cui era stato liquidatore, società poi cancellata dal registro delle imprese. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione di norme processuali e sostanziali, insistendo sulla inesistenza o invalidità delle notifiche, sulla mancata prova documentale degli atti notificatori, sulla carenza di legittimazione passiva rispetto al credito IVA societario e sull'inefficacia del titolo posto a base dell'intimazione nei suoi confronti. Sosteneva inoltre che la questione dell'estinzione della società e della riduzione della pretesa tributaria avrebbe escluso la validità dell'intimazione nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva trascritto o localizzato in modo adeguato gli atti di notifica contestati e non aveva specificamente confrontato la documentazione prodotta dalla controparte. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché anch'esso carente di precisione e autosufficienza, non essendo stati riprodotti o localizzati l'avviso di accertamento e gli atti dei giudizi di merito, né dimostrata la devoluzione della questione sulla legittimazione passiva. La Corte ha inoltre osservato che eventuali contestazioni sulla notifica dell'avviso o sull'estinzione della società avrebbero dovuto essere fatte valere contro l'avviso stesso e non in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento rivolta alla persona fisica. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 114 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne affronti il merito per l'inammissibilità delle censure.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni.

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte decide sull'inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, senza scrutinio di merito nel giudizio di legittimità.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, senza decisione nel merito.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di conversione del termine di prescrizione, senza esame di merito.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato in relazione all'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese; la Corte afferma che la relativa questione doveva essere fatta valere contro l'avviso di accertamento e non contro l'intimazione rivolta alla persona fisica.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della prova completa della notifica della cartella; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato per la disciplina della notifica degli atti tributari, in coordinamento con l'art. 140 c.p.c.

  • art. 14 L. 898/1982

    richiamato dal ricorrente nel catalogo delle norme asseritamente violate, senza specifico esame.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esame di merito.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esame di merito.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di responsabilità per debiti tributari; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la validità di una notifica deve essere specifica e autosufficiente: occorre trascrivere o comunque localizzare gli atti e gli elementi fattuali necessari a consentire il controllo di legittimità.
  • La contestazione della notifica non può essere formulata in modo astratto o sganciato dalla concreta realtà processuale; se la controparte produce gli atti notificatori, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tali documenti.
  • Le questioni relative al contenuto e alla validità dell'avviso di accertamento, compresa l'eventuale carenza di legittimazione passiva o l'estinzione del soggetto passivo originario, devono essere dedotte contro l'atto impositivo che le rende attuali e non, di regola, contro un atto successivo di riscossione rivolto a una persona fisica.
  • L'onere di allegazione e dimostrazione in cassazione impone di indicare con precisione dove gli atti rilevanti siano rinvenibili nel fascicolo di merito, pena l'inammissibilità del motivo.
  • In presenza di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della disciplina tributaria richiamata, il perfezionamento per il destinatario è collegato al ricevimento della raccomandata informativa o al decorso del termine previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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