Cassazione Civile, Ordinanza n. 14940/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2012. L'Amministrazione finanziaria contestava la decisione della CTR che aveva rigettato il suo appello e aveva ritenuto legittimo il riversamento dell'imposta versata per errore alla Provincia di Roma invece che alle Province di Trieste e Aosta, sostenendo che, trattandosi di tributo proprio derivato delle Province, la gestione della liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso sarebbe spettata alle Province e non all'Agenzia delle Entrate. Con l'unico motivo di ricorso veniva denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, del D.L. 16/2012 e 17, comma 4, del D.Lgs. 68/2011, per avere la CTR escluso la pretesa dell'Ufficio e per non avere considerato che l'erroneo versamento non legittimava una duplicazione del tributo a carico del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l'imposta in questione, pur qualificata dal legislatore come tributo proprio derivato delle Province, conserva natura erariale e, in difetto di specifica convenzione con la Provincia interessata, le funzioni di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso restano in capo all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre ritenuto che, quando il contribuente versi l'imposta a una Provincia incompetente, l'obbligazione tributaria è comunque adempiuta e l'Amministrazione deve procedere al riversamento alla Provincia competente della somma indebitamente percepita, senza pretendere un secondo pagamento dal contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, D.L. 2 marzo 2012 n. 16
ha esteso l'ambito applicativo della disciplina ai tributi provinciali delle Regioni a statuto speciale, senza mutare la natura erariale dell'imposta.
art. 17, comma 4, D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68
L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali... Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate
in mancanza di convenzione, tutte le funzioni di gestione del tributo restano all'Agenzia delle Entrate; la Provincia non ha una competenza residuale sul rimborso o sulla riscossione.
art. 1-bis, L. 29 ottobre 1961 n. 1216
ha istituito l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
art. 9, L. 29 ottobre 1961 n. 1216
disciplina dichiarazione, versamento e liquidazione definitiva dell'imposta da parte degli assicuratori.
art. 60, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
ha devoluto alle Province il gettito dell'imposta sulle assicurazioni RC auto, nel rispetto delle autonomie speciali.
art. 5, D.M. 14 dicembre 1998 n. 457
ha limitato l'applicazione del regolamento alle Province delle Regioni a statuto ordinario, lasciando ferme le discipline speciali fino al loro adeguamento.
art. 28, comma 11-bis, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
ha abrogato il comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 68/2011, contribuendo all'estensione della devoluzione del gettito su tutto il territorio nazionale.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000 n. 212
è richiamato come canone di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, idoneo a orientare la soluzione del problema del versamento erroneo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando soccombenti, perché operano tramite prenotazione a debito ed esenti dal pagamento del contributo unificato.
Massime di principio
- I tributi qualificati come "propri derivati" restano, quanto a natura, tributi erariali quando sono istituiti e disciplinati dalla legge statale, anche se il gettito è destinato a un ente territoriale.
- In assenza di una convenzione che trasferisca le funzioni, la gestione del tributo rimane integralmente affidata all'Agenzia delle Entrate, senza competenze residuali dell'ente beneficiario del gettito.
- Il pagamento effettuato dal contribuente a un ente incompetente non legittima la ripetizione del tributo nei confronti del contribuente stesso se l'obbligazione è stata sostanzialmente soddisfatta; la correzione deve avvenire mediante riversamento tra enti.
- La pretesa di un secondo versamento a carico del contribuente, a fronte di un errore di imputazione del pagamento, determina una indebita duplicazione dell'imposta e contrasta con i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tributari.
- Nei casi di soccombenza dell'Amministrazione dello Stato, l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando opera il regime della prenotazione a debito.
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