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Sentenza

Sentenza del 08/02/2021 n. 1203 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Litisconsorzio non necessario tra i soci di una società di persone se vi è una identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008: i ricorrenti contestavano la rettifica del reddito della societa' e la conseguente imputazione automatica dei redditi ai soci (art. 5 DPR 917/1986), la metodologia applicata (studi di settore e applicazione del ricavo minimo), nonche' profili formali quali la sottoscrizione dell'atto e l'indicazione dei responsabili del procedimento. In primo grado i ricorsi erano stati rigettati; in appello i ricorrenti chiedevano l'annullamento.

La decisione

La Commissione territoriale ha rigettato gli appelli. La sentenza conferma la legittimita' dell'accertamento fiscale: lo studio di settore era applicabile e l'Ufficio ha integrato lo scostamento con elementi concreti (irregolarita' contabili, perdite anomale, incongruenze tra ricavi e costi) tali da giustificare la rettifica. E' stata ritenuta valida la delega e la sottoscrizione dell'atto. Quanto al profilo del litisconsorzio necessario, la Corte ha ritenuto non sussistente la nullita' per mancata partecipazione di tutti i soci perche' i procedimenti erano stati tutti trattati dallo stesso collegio, alla stessa udienza, con identiche decisioni; pertanto l'esigenza del contraddittorio e' considerata rispettata e la riunione dei procedimenti in sede di gravame e' stata ritenuta sufficiente. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Stabilisce l'unitarieta' dell'accertamento per le societa' di persone e l'automatica imputazione del reddito ai soci; da questo deriva in linea di principio il litisconsorzio necessario fra societa' e soci.

  • art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma sulla integrazione del contraddittorio; in mancanza di litisconsorzio necessario la violazione puo' comportare nullita' assoluta, salvo che in cassazione ricorrano i presupposti per la riunione dei procedimenti.

  • art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione per connessione oggettiva; invocata quale strumento processuale per ricomporre l'unita' della causa in sede di gravame o cassazione.

  • art. 111, comma 2, Cost. e artt. 6 e 13 CEDU

    art. 111 comma 2 Cost.; artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati come fondamento del principio della ragionevole durata del processo, a supporto della scelta di riunire i procedimenti anziche' dichiarare nullita' formali che determinerebbero ritardi inutili.

  • art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973

    Regola l'accertamento induttivo e la possibilita' di contestare scritture e contabilita' quando emergono incongruenze o condotte anomale; utilizzo per giustificare l'accertamento sulla base di elementi contabili e settoriali.

  • art. 10, legge n. 146 del 1998

    Prevede l'obbligo del contraddittorio preventivo quando l'accertamento e' basato esclusivamente sugli studi di settore; tale obbligo non opera se l'accertamento trova fondamento anche in altri elementi probatori (irregolarita' contabili, gestione antieconomica).

Massime di principio

  • Il reddito della societa' di persone e quello dei soci sono un'unica situazione tributaria: in linea di principio e' configurabile un litisconsorzio necessario tra societa' e soci; l'omessa partecipazione può comportare nullita' assoluta se il contraddittorio non e' stato integrato.
  • Tuttavia, in cassazione non sempre e' necessaria la declaratoria di nullita': se i ricorsi relativi alla societa' e ai soci sono stati proposti simultaneamente, trattati dallo stesso collegio, decisi nello stesso contesto e con decisioni sostanzialmente identiche, la Corte puo' disporre la riunione dei procedimenti piuttosto che annullare le decisioni di merito.
  • Gli studi di settore non possono da soli fondare un accertamento se il procedimento si limita al mero riscontro dello scostamento; l'amministrazione deve integrare la motivazione con elementi che dimostrino l'applicabilita' concreta dello standard e rispondere alle giustificazioni del contribuente.
  • Se l'accertamento si basa anche su concreti riscontri contabili o su indici di gestione antieconomica (perdite pluriennali rilevanti, incongruenze tra ricavi e costi, scostamenti tra ricavi, personale e immobilizzazioni), l'obbligo del contraddittorio preventivo previsto per gli studi di settore puo' non operare.
  • La mancanza di firma del funzionario puo' essere sanata ove risulti la sottoscrizione da delegato o coordinatore con idonea delega; le impugnazioni formali su tale profilo devono essere rilevate e provate dalle parti.
  • In situazioni analoghe, per minimizzare il rischio di nullita' e duplicazioni processuali, e' consigliabile che societa' e soci impugnino simultaneamente l'atto o che, se separati, vigilino affinche' i giudizi vengano trattati in modo coordinato e congiunto dinanzi allo stesso collegio quando possibile.
  • Dal lato dell'Amministrazione, l'accertamento fondato su studi statistici deve essere corredato da elementi precisi, gravi e concordanti; dal lato del contribuente, l'onere della prova puo' spostarsi e occorre documentare concretamente la sussistenza delle perdite o delle condizioni dichiarate.

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