Sentenza del 08/02/2021 n. 13 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta Municipale Propria sugli Immobili (IMU) - Anno d'imposta 2012 - Esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche - Vantaggio fiscale per gli istituti scolastici paritari se gli utenti versano un corrispettivo non solo di importo "simbolico" ma anche "tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della pretesa IMU per l'anno d'imposta 2012; il ricorrente sosteneva che gli immobili erano destinati esclusivamente ad attività didattiche svolte con modalità non commerciali e quindi esenti dall'IMU. La controversia verteva sull'applicazione della lett. c) del comma 3 dell'art. 4 del d.m. n. 200 del 2012 che esclude dal carattere commerciale l'attività didattica delle scuole paritarie quando gli utenti versano un corrispettivo non solo di importo "simbolico" ma anche "tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso". Si doveva quindi valutare se le rette praticate (circa 1.400 euro annui) fossero da considerare "simboliche" nella nuova accezione normativa e pertanto compatibili con l'esenzione.
La decisione
il giudice ha ritenuto che la lett. c) del comma 3 dell'art. 4 del d.m. n. 200/2012 ha ampliato la nozione di "importo simbolico" collegandola alla nozione di "frazione del costo effettivo". Ne consegue che il carattere simbolico va valutato in termini relativi (rapporto tra corrispettivo e costo effettivo del servizio) e non solo in termini assoluti. Nel caso esaminato una retta di circa 1.400 euro annui è risultata pari a circa un quinto del costo complessivo del servizio: pur non essendo un importo assolutamente irrisorio, rappresenta una frazione tale da collocarsi più vicina alla nozione di simbolicità rispetto alla copertura integrale del costo. Perciò l'attività didattica è stata qualificata come svolta con modalità non commerciali e gli immobili sono stati ritenuti esenti dall'IMU per l'anno 2012.
Norme richiamate
d.m. n. 200 del 2012 (art. 4, comma 3, lett. c))
lett. c) del comma 3 dell'art. 4
introduce un vantaggio per le scuole paritarie precisando che l'attività si considera non commerciale quando il corrispettivo degli utenti non è solo simbolico ma risulta "tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"; la norma va interpretata in senso relativo, collegando il concetto di "simbolico" al rapporto percentuale rispetto al costo effettivo
art. 13 d.l. n. 201 del 2011
inquadra disposizioni fiscali transitorie e interpretative con riferimento alla disciplina IMU; utilizzata nel ragionamento sistematico della sentenza come riferimento normativo di contesto
art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011
norma di riferimento per l'IMU e le esenzioni, richiamata nel complesso normativa applicabile alla materia
art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992
norma storica sul regime fiscale degli enti non commerciali e delle attività esenti, citata per supportare la qualificazione non commerciale dell'attività didattica
Massime di principio
- La qualificazione del corrispettivo come "simbolico" va valutata in termini relativi: è essenziale il rapporto (%) fra la retta percepita e il costo effettivo del servizio; più basso è il rapporto, più probabile è la qualificazione come simbolico.
- Non esiste un valore assoluto che definisca automaticamente la simbolicità: un importo elevato in termini assoluti può comunque essere simbolico se rappresenta solo una frazione limitata del costo complessivo (es. circa un quinto, nel caso esaminato).
- La prova della natura non commerciale spetta al soggetto privato: è necessario documentare i costi effettivi del servizio, la modalità di determinazione delle rette e l'assenza di nesso diretto fra corrispettivo e lucro.
- Fattori probatori utili: bilanci e rendicontazioni dei costi didattici, prospetti di ripartizione dei costi per alunno, politiche di reinvestimento di eventuali avanzi, presenza di borse o agevolazioni, e comparazione percentuale tra rette percepite e costo unitario del servizio.
- La valutazione è caso per caso: autorità impositiva e giudice devono considerare il contesto concreto (dimensione dell'istituto, costi locali, composizione delle rette). Percentuali molto basse (ad es. sotto il 30%) sono più facilmente riconducibili a simbolicità, mentre percentuali più alte richiedono più elementi probatori a favore della non-commercialità.
- L'assenza di correlazione diretta fra rettedi e costi individuali (ad es. rette uguali indipendentemente dal livello di costo del servizio) favorisce la qualificazione come non commerciale.
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