Sentenza del 08/02/2021 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Impugnazione - Termini - Sospensione dei termini - Sospensione feriale - Cumulabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine per impugnare un atto tributario fosse soggetto a due cause di sospensione concomitanti (la sospensione feriale prevista dalla legge n.742/1969 e la sospensione prevista dall'art.6 del d.l. n.119/2018 relativa alla definizione agevolata delle liti fiscali) e chiedeva che tali sospensioni fossero sommate, ottenendo così un differimento 'doppio' della scadenza finale.
La decisione
Il giudice ha escluso la cumulabilità delle sospensioni ricorrenti nello stesso giorno: quando più cause di sospensione operano contestualmente, i giorni di sospensione concorrenziali vengono considerati una sola volta (si applica l'unione degli intervalli di sospensione e non la somma aritmetica). Di conseguenza l'ulteriore proroga richiesta dal ricorrente per effetto della somma delle sospensioni è stata rigettata e il termine è stato calcolato senza il cumulo delle sospensioni concorrenti.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1969, n. 742, art. 1
La norma dispone la sospensione feriale dei termini processuali; è stata interpretata come causa di sospensione che, se opera contemporaneamente ad altra causa, non si somma con quest'ultima ma concorre formando con essa l'unione degli intervalli sospensivi.
decreto‑legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
L'art. 6 introduce la sospensione dei termini per il procedimento di definizione agevolata delle liti fiscali; il giudice ha ritenuto che tale sospensione, se sovrapposta alla sospensione feriale, non possa essere cumulata per ottenere un differimento doppio del termine.
Massime di principio
- Le sospensioni dei termini che operano nello stesso giorno non si sommano: si considera l'unione degli intervalli sospensivi e i giorni sovrapposti vengono conteggiati una sola volta.
- Per calcolare la nuova scadenza procedurale occorre determinare gli intervalli di sospensione esistenti e sommarne la durata complessiva tenendo conto delle sovrapposizioni (cioè senza doppio conteggio dei giorni coincidenti).
- Se una norma espressamente prevede la cumulabilità o un meccanismo diverso, prevale la disciplina speciale; in assenza di ciò, le sospensioni concorrenti sono alternative e non additive.
- In pratica il contribuente dovrebbe: 1) verificare tutte le cause di sospensione applicabili; 2) calcolare l'unione degli intervalli sospensivi; 3) considerare valido il termine prorogato solo nella misura risultante dall'unione, non dalla somma aritmetica delle durate.
- Se vi è dubbio sull'applicazione o sull'inizio/fine di specifiche sospensioni (es. termini introdotti da provvedimenti emergenziali o agevolativi), è opportuno chiedere chiarimenti all'Amministrazione o proporre ricorso tempestivo per evitare decadenze.
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