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Sentenza

Sentenza del 08/02/2021 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento

Processo tributario - Impugnazione - Termini - Sospensione dei termini - Sospensione feriale - Cumulabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il termine per impugnare un atto tributario fosse soggetto a due cause di sospensione concomitanti (la sospensione feriale prevista dalla legge n.742/1969 e la sospensione prevista dall'art.6 del d.l. n.119/2018 relativa alla definizione agevolata delle liti fiscali) e chiedeva che tali sospensioni fossero sommate, ottenendo così un differimento 'doppio' della scadenza finale.

La decisione

Il giudice ha escluso la cumulabilità delle sospensioni ricorrenti nello stesso giorno: quando più cause di sospensione operano contestualmente, i giorni di sospensione concorrenziali vengono considerati una sola volta (si applica l'unione degli intervalli di sospensione e non la somma aritmetica). Di conseguenza l'ulteriore proroga richiesta dal ricorrente per effetto della somma delle sospensioni è stata rigettata e il termine è stato calcolato senza il cumulo delle sospensioni concorrenti.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1969, n. 742, art. 1

    La norma dispone la sospensione feriale dei termini processuali; è stata interpretata come causa di sospensione che, se opera contemporaneamente ad altra causa, non si somma con quest'ultima ma concorre formando con essa l'unione degli intervalli sospensivi.

  • decreto‑legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    L'art. 6 introduce la sospensione dei termini per il procedimento di definizione agevolata delle liti fiscali; il giudice ha ritenuto che tale sospensione, se sovrapposta alla sospensione feriale, non possa essere cumulata per ottenere un differimento doppio del termine.

Massime di principio

  • Le sospensioni dei termini che operano nello stesso giorno non si sommano: si considera l'unione degli intervalli sospensivi e i giorni sovrapposti vengono conteggiati una sola volta.
  • Per calcolare la nuova scadenza procedurale occorre determinare gli intervalli di sospensione esistenti e sommarne la durata complessiva tenendo conto delle sovrapposizioni (cioè senza doppio conteggio dei giorni coincidenti).
  • Se una norma espressamente prevede la cumulabilità o un meccanismo diverso, prevale la disciplina speciale; in assenza di ciò, le sospensioni concorrenti sono alternative e non additive.
  • In pratica il contribuente dovrebbe: 1) verificare tutte le cause di sospensione applicabili; 2) calcolare l'unione degli intervalli sospensivi; 3) considerare valido il termine prorogato solo nella misura risultante dall'unione, non dalla somma aritmetica delle durate.
  • Se vi è dubbio sull'applicazione o sull'inizio/fine di specifiche sospensioni (es. termini introdotti da provvedimenti emergenziali o agevolativi), è opportuno chiedere chiarimenti all'Amministrazione o proporre ricorso tempestivo per evitare decadenze.

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