Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/02/2021 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Trento

Riscossione - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - Contestazione della pretesa tributaria con l'impugnazione del primo atto regolarmente notificato - Termine di decadenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione della pretesa tributaria derivante da mancata notifica dell'avviso di accertamento; il ricorrente ha impugnato il primo atto regolarmente notificato successivo (es. estratto di ruolo) deducendo sia la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto sia contestando il merito della pretesa tributaria

La decisione

la corte ha ritenuto che la mancata notificazione dell'avviso di accertamento costituisce un vizio della sequenza procedimentale previsto dalla legge; tale vizio può essere dedotto con l'impugnazione del primo atto regolarmente notificato successivo, mediante deduzione della nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e contestazione del merito. Al contrario, non è ammesso impugnare direttamente l'atto presupposto non notificato tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo, perché ciò violerebbe il termine di decadenza per l'impugnazione previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    la normativa sulla riscossione richiede il rispetto della sequenza procedimentale (notifica dell'atto impositivo prima delle azioni di riscossione); la violazione di tale sequenza può rendere viziati/nulli gli atti successivi

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    stabilisce il termine di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti fiscali; consentire l'impugnazione dell'atto presupposto non notificato con l'estratto di ruolo comprometterebbe il corretto esercizio del termine di decadenza previsto dalla norma

Massime di principio

  • Se un atto impositivo (es. avviso di accertamento) non è stato notificato, il contribuente può far valere tale vizio impugnando il primo atto successivamente e regolarmente notificato (es. estratto di ruolo), deducendo la nullità dell'atto presupposto e contestandone nel merito la pretesa tributaria
  • Non è consentito aggirare i termini di decadenza impugnando l'atto presupposto non notificato direttamente con l'impugnazione dell'estratto di ruolo; ciò violerebbe il termine previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992
  • Per tutelare i propri diritti il contribuente deve impugnare tempestivamente il primo atto regolarmente notificato e porre in quella sede tutte le eccezioni relative alla mancanza di notifica e al merito della pretesa
  • Conservare e produrre prove della mancata ricezione di precedenti notifiche e richiedere all'amministrazione la prova della notificazione sono passi procedurali utili per sostenere la nullità per omessa notifica
  • La strategia difensiva corretta in casi analoghi è impugnare prontamente l'atto notificato, eccepire la violazione della sequenza procedimentale e chiedere l'accertamento dell'eventuale nullità degli atti presupposti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.