Sentenza del 08/02/2021 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Trento
Riscossione - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - Contestazione della pretesa tributaria con l'impugnazione del primo atto regolarmente notificato - Termine di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della pretesa tributaria derivante da mancata notifica dell'avviso di accertamento; il ricorrente ha impugnato il primo atto regolarmente notificato successivo (es. estratto di ruolo) deducendo sia la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto sia contestando il merito della pretesa tributaria
La decisione
la corte ha ritenuto che la mancata notificazione dell'avviso di accertamento costituisce un vizio della sequenza procedimentale previsto dalla legge; tale vizio può essere dedotto con l'impugnazione del primo atto regolarmente notificato successivo, mediante deduzione della nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e contestazione del merito. Al contrario, non è ammesso impugnare direttamente l'atto presupposto non notificato tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo, perché ciò violerebbe il termine di decadenza per l'impugnazione previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
la normativa sulla riscossione richiede il rispetto della sequenza procedimentale (notifica dell'atto impositivo prima delle azioni di riscossione); la violazione di tale sequenza può rendere viziati/nulli gli atti successivi
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
stabilisce il termine di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti fiscali; consentire l'impugnazione dell'atto presupposto non notificato con l'estratto di ruolo comprometterebbe il corretto esercizio del termine di decadenza previsto dalla norma
Massime di principio
- Se un atto impositivo (es. avviso di accertamento) non è stato notificato, il contribuente può far valere tale vizio impugnando il primo atto successivamente e regolarmente notificato (es. estratto di ruolo), deducendo la nullità dell'atto presupposto e contestandone nel merito la pretesa tributaria
- Non è consentito aggirare i termini di decadenza impugnando l'atto presupposto non notificato direttamente con l'impugnazione dell'estratto di ruolo; ciò violerebbe il termine previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992
- Per tutelare i propri diritti il contribuente deve impugnare tempestivamente il primo atto regolarmente notificato e porre in quella sede tutte le eccezioni relative alla mancanza di notifica e al merito della pretesa
- Conservare e produrre prove della mancata ricezione di precedenti notifiche e richiedere all'amministrazione la prova della notificazione sono passi procedurali utili per sostenere la nullità per omessa notifica
- La strategia difensiva corretta in casi analoghi è impugnare prontamente l'atto notificato, eccepire la violazione della sequenza procedimentale e chiedere l'accertamento dell'eventuale nullità degli atti presupposti
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