Sentenza del 08/02/2021 n. 16 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Costi - Deducibilità - Effettività e coerenza economica - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittima la disconoscimento della deducibilità dei costi contestati: i compensi fatturati dal fornitore sono stati considerati indeducibili perché non supportati da idonea documentazione che provasse l'effettiva prestazione, la ragione e la coerenza economica della spesa. È stato quindi confermato l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica della deducibilità ai fini IRES di costi contabilizzati quali compensi fatturati da un fornitore. L'amministrazione ha contestato la deducibilità per mancanza di documentazione probante atta a dimostrare l'effettività, l'inerenza e la coerenza economica delle spese, osservando altresì una sproporzione rispetto ai ricavi dell'impresa.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La norma sui criteri di deducibilità dei costi è stata interpretata come implicante l'onere della prova a carico del contribuente: per essere deducibile, un costo deve essere effettivo, inerente e documentato; la sola annotazione contabile non è sufficiente.
Massime di principio
- L'onere della prova circa l'esistenza, l'ammontare e l'inerenza di un costo grava sul contribuente: conservare documentazione probante (contratti, fatture dettagliate, ordini, report di prestazione, giustificativi di pagamento) è essenziale.
- La mera registrazione contabile non garantisce la deducibilità: è necessaria documentazione che renda leggibile la ragione economica della spesa e la sua coerenza con l'attività aziendale.
- Le spese sproporzionate rispetto ai ricavi o alla struttura dell'impresa possono essere disconosciute se non adeguatamente giustificate con elementi di prova obiettivi o comparabili di mercato.
- Per operazioni con fornitori poco qualificati, correlati o situazioni anomale, è opportuno produrre documentazione aggiuntiva (conferme d'ordine, report di avanzamento, corrispondenza, bonifici tracciabili) e, se necessario, perizie o comparazioni di mercato.
- In caso di contestazione, il contribuente deve puntare a dimostrare: a) l'effettiva esecuzione della prestazione; b) la correlazione economica della spesa con l'attività aziendale; c) la congruità dell'importo rispetto a parametri di mercato.
- A scopo preventivo, instaurare procedure interne di controllo sulla documentazione dei costi (check-list documentale, matching fattura/prestazione/pagamento) riduce il rischio di disconoscimento fiscale.
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