Sentenza del 08/02/2021 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Notifiche a mezzo PEC - vizio di notifica - omessa notifica - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della validità della notifica telematica tramite PEC per vizio/omessa notifica di atti (es. cartelle). Il ricorrente deduceva che le notifiche non sarebbero state validamente perfezionate e chiedeva l'annullamento o l'esclusione degli atti per mancata notificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) rilasciata dal gestore PEC del destinatario costituisce prova idonea, salvo prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario. Tale ricevuta non ha la certezza pubblica degli atti a querela di falso ma è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 16 del DM 44/2011. Poiché il ricorrente non ha fornito prove specifiche e concrete per confutare la RAC (limitandosi a generiche asserzioni di mancata o maldestra notifica), non è stato soddisfatto l'onere probatorio a suo carico e l'impugnazione è stata respinta; la notifica è stata considerata valida.
Norme richiamate
Cass. Civ., sez. I, n. 15035/2016
Cass. Civ. I, 15035 del 21/07/2016
La sentenza afferma che la RAC PEC è prova dell'avvenuta consegna fino a prova contraria; non equivale però alla prova privilegiata tipica degli atti soggetti a querela di falso.
DM 44/2011
L'art. 16 si esprime in termini di opponibilità ai terzi della ricevuta di avvenuta consegna, indicando la RAC come prova dell'avvenuta consegna del messaggio alla casella elettronica.
Massime di principio
- La RAC rilasciata dal gestore PEC costituisce prova documentale sufficiente, salvo che il destinatario fornisca elementi concreti e specifici per smentirla.
- L'onere della prova della mancata o irregolare notifica grava sul ricorrente: le mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Per contestare efficacemente una RAC è necessario acquisire e produrre elementi tecnici (log del provider, attestazioni di malfunzionamento, documentazione che dimostri l'indisponibilità della casella o errori riconducibili al gestore) o proporre contestazioni formali opponibili con mezzi idonei.
- La RAC non ha la forza probatoria speciale degli atti perfezionati a querela di falso; resta comunque una prova opponibile a terzi e con valore rilevante in giudizio.
- In pratica, chi riceve una notifica via PEC e la contesta deve predisporre una difesa probatoria specifica e documentata; senza ciò il giudice tende a ritenere valida la notifica basandosi sulla RAC.
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