Sentenza del 08/02/2021 n. 15 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRAP - Medico convenzionato con il SSN - Disponibilità di due studi professionali e di un dipendente - Autonoma organizzazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la mera disponibilità di due studi utilizzati per il migliore e più agevole esercizio della prestazione professionale e la presenza di un dipendente con mansioni esecutive non configuri la "autonoma organizzazione" richiesta dall'art. 3 d.lgs. n. 446/1997 ai fini dell'IRAP. Di conseguenza l'imposta è stata esclusa per il periodo oggetto di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento IRAP basato sull'assunto che la disponibilità di due studi professionali e l'impiego di un dipendente integrassero una "autonoma organizzazione" ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 446/1997. Il medico contestava l'imposizione sostenendo che gli studi erano strumenti strumentali per ricevere i pazienti nell'ambito dell'attività professionale autonoma convenzionata e che il dipendente svolgeva funzioni di tipo esecutivo, non organizzativo.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997
La norma richiede l'esistenza di una "autonoma organizzazione" per l'assoggettamento a IRAP. Nel caso esaminato tale requisito non è ravvisato: gli studi e il dipendente sono strumenti accessori allo svolgimento della prestazione professionale e non elementi di una struttura organizzativa autonoma e durevole.
Massime di principio
- La semplice disponibilità di più sedi/studi non basta a caratterizzare una "autonoma organizzazione" ai fini IRAP se le sedi servono unicamente a rendere più agevole l'esercizio della professione.
- La presenza di un unico dipendente con mansioni prevalentemente esecutive (segreteria, accoglienza, attività non direttive) non è di per sé indicativa di autonoma organizzazione.
- Per configurare l'autonoma organizzazione è necessario valutare elementi quali: presenza di più addetti con ruoli organizzativi/manageriali, coordinamento stabile del lavoro altrui, rilevanti investimenti strutturali e autonomia gestionale rispetto all'attività personale del professionista.
- Il rapporto di convenzione con il SSN e l'esercizio dell'attività prevalentemente tramite prestazioni convenzionate tendono a far escludere l'autonoma organizzazione, salvo che non sussistano elementi organizzativi effettivamente rilevanti.
- In casi diversi (più dipendenti con ruoli direttivi, gestione di flussi e procedure complesse, struttura duratura e indipendente dal singolo professionista) l'IRAP può invece trovare applicazione.
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