Cassazione Civile, Ordinanza n. 00161/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato i provvedimenti con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato due istanze di autotutela presentate nel 2015 in relazione a un avviso di mora notificato nel 2013 per IRPEF, sanzioni e interessi relativi agli anni 1985-1990. L'istanza di autotutela era fondata sull'assunto che, poiché il sostituto d'imposta (società sportiva che lo aveva corrisposto) aveva beneficiato del condono di cui alla L. 289/2002, anche il debito del sostituito dovesse ritenersi estinto, quantomeno per evitare una doppia imposizione. Il contribuente lamentava, da un lato, la violazione delle norme sull'autotutela e sulla motivazione degli atti amministrativi, deducendo che la CTR non avesse svolto un effettivo sindacato sulla legittimità del diniego, in particolare sulla sussistenza di un interesse generale alla rimozione dell'atto; dall'altro, sosteneva che il rifiuto fosse illegittimo perché non aveva considerato il divieto di doppia imposizione e gli effetti estintivi del condono già fruito dal sostituto. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale subordinato, deducendo la genericità dell'appello, l'inammissibilità originaria del ricorso per asserita non impugnabilità del diniego di autotutela e l'abuso del processo da parte del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo. Ha ritenuto condivisibile il principio per cui il diniego di autotutela su un atto tributario definitivo è sindacabile solo quanto alla legittimità del rifiuto e solo se il contribuente prospetta un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, non la mera illegittimità originaria dell'atto impositivo. Applicando però tali principi al caso concreto, la Corte ha valorizzato il precedente tra le stesse parti che aveva affermato l'estensibilità al sostituito degli effetti del condono fruito dal sostituto, con conseguente possibile estinzione, almeno parziale, dell'obbligazione tributaria. Ha quindi disposto il rinvio per accertare in fatto l'eventuale residuo debito del contribuente. Tutti i motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia sono stati rigettati perché infondati.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un vizio motivazionale degli atti di diniego, ritenendo l'apprezzamento del giudice di merito insindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivato.
Richiamato come base normativa del potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile in presenza di interessi pubblici e secondo valutazione discrezionale.
art. 2 D.M. 37/1997
È la disposizione che contempla la possibilità di annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di doppia imposizione; la Corte la richiama come possibile fondamento dell'interesse generale alla rimozione dell'atto.
Richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 53 Cost.
Richiamato per evidenziare che l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi si collega al principio di capacità contributiva.
Richiamato nel percorso giurisprudenziale per affermare l'impugnabilità del diniego di autotutela anche se non espressamente elencato tra gli atti impugnabili.
Richiamato come base dell'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi, comprese quelle sugli atti di autotutela.
Richiamato dal controricorrente per dedurre l'inammissibilità dell'appello; la Corte ne afferma l'interpretazione restrittiva, consentendo l'appello quando sia comunque chiara la volontà di censurare la decisione di primo grado.
Citato nel contesto della qualificazione della domanda processuale del contribuente; la Corte considera la questione non decisiva ai fini della soluzione.
art. 2 Cost.
Richiamato nel motivo incidentale sull'abuso del processo, poi ritenuto non pertinente al decisum.
art. 11 Cost.
Richiamato nel motivo incidentale sull'abuso del processo, poi ritenuto non pertinente al decisum.
Richiamato nel motivo incidentale per asserito abuso del processo; la Corte lo ritiene non fondato nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso principale e incidentale fondati su violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi incidentali relativi a inammissibilità dell'appello e del ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela su un atto tributario divenuto definitivo è impugnabile davanti al giudice tributario, ma il sindacato è limitato alla legittimità del rifiuto e non può estendersi alla fondatezza originaria della pretesa impositiva, ormai preclusa dalla definitività dell'atto.
- Per ottenere l'annullamento del diniego di autotutela non basta dedurre vizi dell'atto impositivo già definitivo: il contribuente deve allegare un interesse pubblico, concreto e specifico, alla rimozione dell'atto, corrispondente agli interessi che l'Amministrazione è tenuta a bilanciare nell'esercizio discrezionale dell'autotutela.
- La motivazione del diniego di autotutela è sindacabile come vizio proprio del provvedimento amministrativo, ma la valutazione della sua adeguatezza concreta è riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
- Nel processo tributario, il requisito di specificità dell'appello va interpretato restrittivamente: l'impugnazione è ammissibile quando dall'atto di gravame risulti comunque in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle ragioni già dedotte.
- Quando un sostituto d'imposta abbia definito il proprio debito mediante condono o altro effetto estintivo, può prospettarsi, nei limiti accertati in fatto, l'estensione al sostituito degli effetti estintivi relativi alla medesima obbligazione, con esclusione di una doppia pretesa sul medesimo rapporto tributario.
- L'utilizzo dell'autotutela e la tutela giudiziale conseguente non sono abusivi, se la parte mira a far accertare un effettivo effetto estintivo dell'obbligazione tributaria e non a riaprire surrettiziamente l'impugnazione di atti impositivi ormai irretrattabili.
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