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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00079/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un istituto di credito contro l'acquirente di un immobile e la socia-amministratrice della società acquirente, dopo che il bene era stato venduto da due debitori della banca, fideiussori di società fallite e incapienti. In via principale la banca chiedeva l'accertamento della simulazione assoluta della vendita; in subordine chiedeva la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande, la Corte d'appello aveva inizialmente accolto la simulazione, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha escluso che le prove raccolte dimostrassero la simulazione e ha negato anche la revocatoria per difetto di prova della consapevolezza, in capo alla società acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto due motivi, articolati unitariamente: carenza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione sulla mancata prova dei presupposti della simulazione ex art. 1414 c.c., con richiamo agli artt. 1417, 2727, 2729 e 2697 c.c. e all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; nonché carenza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione sulla mancata prova dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con richiamo agli artt. 2907, 2727, 2729 e 2697 c.c., 99 e 112 c.p.c. La ricorrente ha sostenuto che i giudici di merito avessero valutato gli indizi singolarmente, senza apprezzarne la valenza complessiva, e avessero omesso o erroneamente valutato elementi rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che i due motivi erano sviluppati in modo promiscuo e senza autonomia argomentativa, in violazione dell'art. 366 c.p.c.; in secondo luogo, che le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non sono più proponibili dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., essendo il controllo di legittimità limitato ai soli casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa o incomprensibile, ovvero all'omesso esame di un fatto storico decisivo; infine, che le doglianze, formalmente prospettate come violazione di legge, si risolvevano in una critica alla valutazione delle prove, senza indicare specifiche affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme evocate. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato come norma fondativa della domanda di simulazione; la censura non ha però indicato una violazione in diritto della sua applicazione da parte del giudice di merito.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova della simulazione; la Corte osserva che il ricorso non sviluppa un effettivo confronto tra norma e decisione impugnata.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'uso di presunzioni, ma le doglianze vengono considerate meramente fattuali e quindi inammissibili.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova per presunzioni; la Corte esclude che il motivo individui una violazione di legge, riducendosi a contestazione del merito della valutazione indiziaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il motivo non spiega in che modo la sentenza avrebbe violato la regola di giudizio sull'onere della prova.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato per l'azione revocatoria ordinaria; la Corte di merito aveva negato il requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio e la Cassazione non entra nel merito per l'inammissibilità delle censure.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma senza un adeguato sviluppo della denunciata violazione di legge.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la censura è ritenuta inammissibile perché non confronta in modo specifico la regola processuale con la decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte evidenzia che il ricorso non individua un concreto vizio di ultrapetizione, omissione o alterazione del petitum/causa petendi.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità dei motivi sviluppati in modo promiscuo e privo di autonoma articolazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di motivazione, dopo la riforma, è deducibile solo nei limiti del nuovo n. 5; il ricorso non può trasformarsi in una revisione del merito della prova.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro delle sole ipotesi estreme di motivazione inesistente o apparente, equiparate a nullità della sentenza.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato come fondamento del requisito minimo costituzionale della motivazione, al di sotto del quale soltanto si apre il controllo di legittimità.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo autonomo e specifico: motivi promiscui o indistinti, privi di una chiara separazione tra le doglianze, sono inammissibili.
  • La denuncia di violazione di legge richiede il confronto puntuale tra norma invocata e affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata; non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione le mere insufficienze o contraddittorietà motivazionali, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La critica alla valutazione complessiva degli indizi, quando mira in realtà a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, investe il merito ed è estranea al giudizio di legittimità.
  • In tema di simulazione e di revocatoria ordinaria, la parte ricorrente che contesti l'esito probatorio deve indicare specificamente quali regole di diritto siano state violate e in quale passaggio della decisione di merito, non potendo limitarsi a opporre una diversa ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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