Cassazione Civile, Ordinanza n. 00083/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita del 29 gennaio 2002 relativo ad appartamenti e box auto in corso di costruzione. I promittenti venditori si obbligavano a ultimare e consegnare gli immobili entro il 30 aprile 2003. In un primo giudizio il Tribunale aveva qualificato il contratto come promessa di vendita di cosa futura, accertato il pagamento del prezzo di euro 500.000 sulla base di quietanza e pronunciato condanna generica al risarcimento del danno, passata in giudicato. Nella successiva fase di liquidazione, il promissario acquirente chiedeva il ristoro per la mancata percezione dei frutti civili degli immobili, il mancato guadagno da eventuale rivendita a terzi e l’immobilizzazione della somma versata. Il Tribunale rigettava la domanda di liquidazione; la Corte d’appello riformava in parte, escludendo il danno da mancato godimento degli immobili per difetto di allegazioni probatorie sufficienti, ma riconoscendo il danno da ritardo nell’adempimento limitatamente agli interessi legali sulla somma versata dal 30 aprile 2003 alla data di aggiudicazione degli immobili in esecuzione forzata, con rivalutazione successiva. I ricorrenti principali deducevano violazione degli artt. 112, 115, 345 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il danno fosse stato riconosciuto senza prova e che la liquidazione a interessi integrasse ultrapetizione. Il resistente proponeva ricorso incidentale con cinque motivi, contestando: il criterio di calcolo degli interessi; l’omessa pronuncia su una domanda di danno da frutti civili; la mancata considerazione di documenti progettuali e del disciplinare delle rifiniture; e la mancata ammissione di una CTU e della liquidazione equitativa del danno da mancato godimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale; ha dichiarato infondati i primi due motivi del ricorso incidentale e inammissibili gli altri tre, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Bari. Ha ritenuto corretta la decorrenza del risarcimento da ritardo dalla scadenza del termine di consegna pattuito, richiamando il principio per cui il ritardo nell’adempimento genera danno risarcibile nei limiti delle conseguenze immediate e dirette. Ha inoltre escluso che il mancato godimento degli immobili potesse essere risarcito in assenza di specifiche allegazioni sulla concreta possibilità di godimento e di dati idonei alla liquidazione equitativa. Quanto all’immobilizzazione della somma di euro 500.000, ha affermato che gli interessi, anche corrispettivi o compensativi, possono essere riconosciuti solo su espressa domanda; in difetto di richiesta del maggior danno da ritardato pagamento, correttamente la Corte territoriale si era limitata agli interessi legali. I motivi incidentali su documenti, CTU e valutazione del danno sono stati giudicati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
La doglianza di ultrapetizione è stata esclusa, perché la liquidazione del danno da ritardo e degli accessori nei limiti della domanda non ha comportato pronuncia su un bene della vita diverso da quello richiesto.
La valutazione delle prove e la scelta degli elementi istruttori sono riservate al giudice di merito; in cassazione non è possibile ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
Richiamato nel motivo principale, ma non accolto, perché non è stata ravvisata una decisione fondata su domande o prove nuove inammissibili.
La parte che chiede il risarcimento deve allegare e provare i fatti costitutivi del danno; il giudice può escludere la liquidazione equitativa quando mancano dati concreti sufficienti.
Il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale comporta responsabilità per inadempimento e obbligo risarcitorio.
Il risarcimento deve comprendere perdita subita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo.
Il maggior danno da ritardato pagamento di una obbligazione di valuta richiede domanda espressa della parte non inadempiente e non è automaticamente dovuto.
Il risarcimento per inadempimento o ritardo è limitato alle conseguenze immediate e dirette previste dalla norma.
La liquidazione equitativa è possibile solo se il danno è provato nell’an debeatur e vi siano elementi concreti per una stima ragionevole.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di frutti/interessi su somme di denaro, ma la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina degli interessi corrispettivi e del maggior danno da ritardo.
Richiamato dal ricorrente incidentale, ma la Corte ha distinto gli interessi dovuti per la diversa funzione compensativa/corrispettiva rispetto agli interessi moratori.
Gli interessi accessori al credito vanno riconosciuti nei limiti della domanda proposta dalla parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento da ritardo nell’adempimento contrattuale, il dies a quo del danno coincide con la scadenza del termine pattuito per l’esecuzione della prestazione, quando da quel momento il debitore è in mora.
- Il danno da mancato godimento di un immobile non è automaticamente liquidabile in re ipsa: la parte deve allegare elementi concreti sulla specifica possibilità di esercizio del godimento perduto e fornire dati utili alla quantificazione.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non sostituisce l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del danno; essa opera solo per la determinazione del quantum quando il danno sia già dimostrato nella sua esistenza.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia; il controllo di legittimità resta circoscritto a violazioni di legge e a vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Gli interessi su somme dovute per ritardo nell’adempimento o per mancato pagamento di un debito pecuniario possono essere riconosciuti solo nei limiti della domanda; il maggior danno da ritardato pagamento richiede una richiesta espressa della parte creditrice.
- In una controversia relativa alla mancata consegna di immobili promessi in vendita, il semplice pagamento del prezzo non basta, da solo, a fondare la liquidazione di un danno da mancato godimento se mancano dati oggettivi sul valore locativo o su altre concrete occasioni di impiego economico del bene.
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