Cassazione Civile, Ordinanza n. 00080/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni creditori di una procedura fallimentare molto durata avevano chiesto alla Corte d’appello l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole del fallimento. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo tempestivo il ricorso perché, in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, la definitività del provvedimento andava individuata applicando il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69/2009, quindi con termine annuale. Aveva inoltre ridotto l’indennizzo del 40% ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, sul presupposto che le parti della procedura fossero più di cinquanta. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso principale deducendo violazione degli artt. 4 L. n. 89/2001, 119 l.fall. e 327 c.p.c., sostenendo che, anche se il termine lungo fosse applicabile, esso dovesse essere di sei mesi e non di un anno, perché l’art. 58 L. n. 69/2009 imporrebbe di guardare alla data di instaurazione del subprocedimento di chiusura, successiva al 4 luglio 2009. I creditori hanno resistito e proposto ricorso incidentale, censurando invece la riduzione del 40% dell’indennizzo, ritenendo che l’art. 2-bis, comma 1-bis, si riferisca solo ai processi dichiarativi e non anche alle procedure concorsuali.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale del Ministero, aderendo all’orientamento consolidato secondo cui, per la domanda di equa riparazione relativa alla durata irragionevole di una procedura fallimentare non soggetta alle riforme del 2006 e 2007, la decorrenza del termine semestrale di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 va individuata dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, e, se tale decreto non è stato comunicato, la definitività si perfeziona con il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo previgente, da computarsi in un anno, tenuto conto della data di apertura della procedura fallimentare quale giudizio presupposto. Ha invece accolto il ricorso incidentale dei creditori, affermando che la decurtazione del 40% prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 non è applicabile alle procedure concorsuali, perché la norma riguarda espressamente il "processo" e non la "procedura concorsuale". Il decreto della Corte d’appello è stato quindi cassato solo in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito escludendo la riduzione del 40% dagli indennizzi riconosciuti. Le spese della fase di merito sono state confermate e quelle del giudizio di cassazione poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo del processo presupposto.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 119
Nel regime applicabile alla fattispecie, il decreto di chiusura del fallimento, se non comunicato, non diviene definitivo prima del decorso del termine lungo di impugnazione.
c.p.c., art. 327
In mancanza di comunicazione del decreto di chiusura, la definitività va individuata secondo il termine lungo; per le procedure anteriori alla L. n. 69/2009 esso è di un anno, oltre la sospensione feriale.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58
La disciplina transitoria non consente di applicare il termine semestrale al subprocedimento endofallimentare solo perché iniziato dopo il 4 luglio 2009; rileva la data di apertura della procedura fallimentare presupposta.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1-bis
«la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta»
La disposizione si riferisce solo al "processo" e non è estensibile alle procedure concorsuali, nelle quali la pluralità dei creditori è fisiologica; quindi la riduzione non può essere applicata al fallimento.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
Richiamato solo in comparazione sistematica con l’art. 2-bis, comma 1-bis, per distinguere tra processo e procedura concorsuale.
c.p.c., art. 384, comma 2
La Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
L. 18 giugno 2009, n. 69
Rileva per la disciplina transitoria dei termini di impugnazione applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma.
Massime di principio
- Nel giudizio per equa riparazione da irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di decadenza per proporre la domanda decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento; se il decreto non è comunicato, la definitività si determina mediante il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
- Ai fini della disciplina transitoria sui termini di impugnazione, nelle controversie legate alla chiusura del fallimento non conta la data di instaurazione del subprocedimento endofallimentare, ma la data di apertura della procedura fallimentare presupposta, poiché il reclamo è fase incidentale interna alla procedura e non giudizio autonomo.
- La riduzione percentuale dell’indennizzo prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, parametrata al numero delle parti del processo presupposto, non si applica alle procedure concorsuali, perché la norma si riferisce testualmente al processo e la pluralità dei creditori è elemento fisiologico del concorso.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato in parte qua e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., sostituendo la propria decisione su singole voci dell’indennizzo.
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