Cassazione Civile, Ordinanza n. 00081/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al regolamento di competenza e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, poiché la banca era rimasta intimata. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di estinzione del giudizio di impugnazione, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia originava da un’azione promossa da un cliente nei confronti di una banca per ottenere la ripetizione di somme asseritamente versate a titolo di spese e commissioni in conseguenza dell’estinzione anticipata di un finanziamento. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 9770/2023, aveva declinato la competenza per valore, individuando come competente il Tribunale di Roma. Il cliente ha quindi proposto regolamento di competenza in Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato un atto qualificato come rinuncia agli atti, dichiarando di rinunciare al regolamento proposto. La banca è rimasta intimata. Il ricorso si è quindi concentrato non sul merito della pretesa restitutoria, ma sulla definizione processuale del regolamento di competenza dopo la rinuncia del ricorrente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione esclude l’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato già versato
regolamento di competenza
mezzo utilizzato per contestare la decisione sulla competenza del giudice di pace e ottenere la verifica della corretta individuazione del giudice competente
Massime di principio
- La rinuncia al regolamento di competenza comporta l’estinzione del relativo giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di impugnazione si estingue per rinuncia, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese se la controparte è rimasta intimata.
- La declaratoria di estinzione dell’impugnazione esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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