Cassazione Civile, Ordinanza n. 00086/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione iniziato nel 2010 e articolato in due fasi: una fase di merito, dapprima davanti alla Corte d'appello di Roma poi davanti alla Corte d'appello di Perugia, definita con rigetto della domanda, e una successiva fase di legittimità, conclusa nel 2019 con rigetto del ricorso. Il giudizio presupposto era dunque un caso di 'equa su equa'. Il Consigliere designato della Corte d'appello di Perugia aveva riconosciuto un ritardo eccedente i limiti di ragionevolezza e liquidato indennizzi individuali; il Ministero aveva proposto opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 e la Corte d'appello, in composizione collegiale, aveva accolto l'opposizione revocando il decreto monitorio. La Corte territoriale aveva ritenuto che la domanda di equa riparazione dovesse essere esclusa per consapevole infondatezza o, comunque, per irrisorietà della pretesa, valorizzando il fatto che il giudizio presupposto si era chiuso con un rigetto per manifesta infondatezza e richiamando la decisione di legittimità che aveva definito quel primo procedimento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001, sostenendo che il decreto impugnato aveva trascurato la reale durata del secondo giudizio, concentrandosi solo sulle ragioni del rigetto del procedimento originario, e che la compensazione integrale delle spese nel giudizio presupposto escludeva qualunque connotazione di temerarietà o abuso. Contestavano inoltre l'argomento dell'irrisorietà della pretesa, ritenendolo inconferente rispetto al valore effettivamente azionato, e richiamavano il fatto che, in casi identici, la stessa Corte d'appello aveva accolto analoghe opposizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che il rigetto della domanda di equa riparazione nel giudizio presupposto non basta, da solo, a escludere il diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata di questo secondo giudizio: occorre invece che la parte fosse originariamente, o divenuta in corso di causa ma prima del superamento del termine di ragionevole durata, consapevole della temerarietà o manifesta infondatezza della propria pretesa. Nel caso concreto la Corte d'appello non aveva indicato alcuna concreta ragione per ritenere tale consapevolezza in capo ai richiedenti, limitandosi a desumerla dal solo esito sfavorevole del primo giudizio. Perciò il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, perché riesamini la domanda attenendosi al principio affermato.
Norme richiamate
art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
norma base invocata per chiedere l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo
norma che consente l'opposizione dell'Amministrazione avverso il decreto emesso in sede monitoria
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001
la stima del valore della controversia è rilevante ai fini dell'esclusione del patema d'animo e del parametro di valutazione della pretesa
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001
richiamato come ipotesi di consapevole infondatezza della domanda, ostativa all'indennizzo
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001
richiamato come ipotesi di pretesa irrisoria rispetto alla valutazione che ne sarebbe conseguita per il valore della causa
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, il solo fatto che il precedente processo si sia concluso con il rigetto della domanda non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo per la durata irragionevole del nuovo giudizio di equa riparazione eventualmente instaurato.
- Per negare l'indennizzo per lite temeraria o manifesta infondatezza è necessario accertare e motivare la consapevolezza della parte circa l'inconsistenza della propria pretesa, consapevolezza che deve essere originaria oppure sopravvenuta, ma comunque maturata prima del superamento del termine ragionevole di durata.
- La soccombenza nel giudizio presupposto non equivale di per sé a consapevolezza di temerarietà; occorre una specifica verifica delle circostanze del caso concreto e una motivazione autonoma su tale profilo.
- Quando si deduce l'irrisorietà della pretesa o la consapevole infondatezza ai fini dell'art. 2 della legge Pinto, il giudice deve confrontarsi con il valore effettivamente azionato e non può fondare la decisione su affermazioni meramente apodittiche o sul solo esito sfavorevole della controversia originaria.
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