Cassazione Civile, Ordinanza n. 23528/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2016, emesso dalla Regione Lombardia nei confronti della società fiduciaria risultante intestataria dell'autovettura al PRA. La società ha contestato la propria legittimazione passiva sostenendo che il veicolo fosse di proprietà effettiva di un fiduciante, non della fiduciaria, e che la mera intestazione formale al PRA non potesse fondare la pretesa tributaria. Ha dedotto che la documentazione prodotta (contratto di amministrazione, bilanci, conti d'ordine) provava l'altruità del bene; che incombeva all'ente impositore provare la proprietà effettiva; che non poteva pretendersi dalla fiduciaria lo svelamento del nominativo del fiduciante per ragioni di riservatezza e segreto professionale; e che il giudice di merito aveva erroneamente applicato la disciplina della trascrizione e dell'onere della prova. La Regione ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che l'intestazione fiduciaria non coincide con la proprietà effettiva del veicolo e che, in astratto, la tassa automobilistica grava sul proprietario sostanziale; tuttavia ha ritenuto che, ai fini del tributo, la società fiduciaria resta obbligata verso il fisco quale responsabile d'imposta in base alla disciplina speciale dell'art. 5, comma 32, del d.l. 953/1982, che attribuisce rilievo alla risultanza del PRA per l'immediata individuazione dell'obbligato. La Corte ha quindi escluso che la disciplina delle società fiduciarie o il segreto professionale possano esonerare l'intestatario formale dal pagamento o imporre all'amministrazione di ricercare il fiduciante. Ha inoltre respinto il richiamo alla definizione agevolata dei carichi della legge n. 197/2022, perché la pretesa riguardava l'anno 2016 e non un carico affidato all'agente della riscossione nei termini previsti dalla norma.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto.
art. 5, comma 32, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53
È norma speciale di settore che, ai fini della tassa automobilistica, individua l'obbligato nella persona risultante intestataria al PRA; opera come presunzione relativa e consente di qualificare l'intestatario formale come responsabile d'imposta verso il fisco, senza necessità di ulteriori ricerche dell'effettivo proprietario.
Richiamato dalla ricorrente per la funzione dichiarativa della trascrizione; la Corte conferma che la pubblicità ha funzione dichiarativa e non costitutiva.
Richiamato dalla ricorrente per l'onere della prova; la Corte ritiene non decisivo il tema nel caso concreto, poiché la disciplina speciale della tassa automobilistica prevale sull'esigenza di accertare il proprietario effettivo da parte dell'amministrazione.
art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1966
Definisce le società fiduciarie come imprese che assumono l'amministrazione di beni per conto di terzi.
art. 1, L. 28 febbraio 1983, n. 53
Norma di conversione del d.l. 953/1982 richiamata per la disciplina della tassa automobilistica.
art. 1, L. 1966/1939
Richiamata per la nozione di società fiduciaria che amministra beni per conto terzi.
art. 1, comma 5, r.d. 29 marzo 1942, n. 239
Richiamato dalla ricorrente come esempio di disciplina espressa di svelamento; la Corte afferma che nella fattispecie non serve una norma analoga, perché la disciplina speciale della tassa automobilistica evita la ricerca dell'effettivo titolare.
art. 3-bis, L. 148/1987
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina delle fiduciarie e della trasparenza.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo di elementi probatori e la disciplina di trasparenza; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 32, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È ritenuto non pertinente, perché la norma speciale sulla tassa automobilistica esclude la necessità per l'amministrazione di svolgere ricerche sull'effettivo proprietario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
La Corte esclude l'applicabilità della definizione agevolata/stralcio perché il debito non rientra nel perimetro temporale dei carichi affidati all'agente della riscossione previsto dalla legge.
Massime di principio
- Ai fini della tassa automobilistica, la risultanza del pubblico registro automobilistico individua il soggetto obbligato verso il fisco mediante una presunzione relativa, superabile solo con prova contraria nei limiti in cui ciò sia compatibile con la disciplina speciale.
- Quando un veicolo è intestato a una società fiduciaria, la scissione tra intestazione formale e proprietà effettiva non esonera automaticamente la fiduciaria dal pagamento del tributo: la disciplina speciale può farne il responsabile d'imposta verso l'amministrazione, con eventuale rivalsa interna verso il fiduciante.
- La natura fiduciaria dell'intestazione e il correlato segreto professionale non impongono all'amministrazione finanziaria di ricercare l'effettivo proprietario quando la legge speciale predetermina il criterio di individuazione dell'obbligato.
- La prova documentale dell'intestazione fiduciaria può rilevare sul piano dei rapporti interni, ma non è di per sé idonea a paralizzare la pretesa fiscale fondata sulla disciplina speciale della tassa automobilistica.
- Le misure di definizione agevolata dei carichi tributari non sono invocabili quando il debito non rientra nei presupposti temporali e soggettivi fissati dalla relativa legge di stralcio.
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