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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27104/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 3734/2024, depositata il 5 giugno 2024, che aveva rigettato il suo appello e confermato l’accoglimento del ricorso dello IACP contro l’avviso di accertamento n. 3226 del 7 ottobre 2022, relativo a euro 409.453 di IMU per l’anno 2019. Il contribuente aveva invocato l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 per immobili aventi i requisiti di alloggi sociali. Il Comune ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, degli artt. 10 e 12 del regolamento IMU comunale e dell’art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la CGT avesse assimilato illegittimamente agli alloggi esenti tutti gli alloggi assegnati dallo IACP; 2) violazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 22 aprile 2008, per avere riconosciuto la qualifica di alloggio sociale in ragione della funzione dell’ente anziché delle caratteristiche oggettive degli immobili; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, perché il contribuente non avrebbe assolto l’onere di provare i presupposti dell’esenzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi per la loro connessione. Il primo motivo è infondato perché la controversia riguardava l’esenzione per alloggi sociali ex art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, non la diversa esenzione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, mai invocata dal contribuente. Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove; ha inoltre ribadito che spetta al contribuente provare i fatti che fondano l’esenzione. Nel caso concreto non vi è stata inversione dell’onere, poiché la CGT ha ritenuto assolto tale onere anche in base alla mancata contestazione comunale delle caratteristiche di alloggi sociali degli immobili. Il secondo motivo è infondato: l’esenzione non riguarda indistintamente tutti gli immobili dello IACP, ma solo quelli che, in concreto, possiedono i requisiti di alloggio sociale stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008 e sono destinati permanentemente ad abitazione principale degli assegnatari. La sentenza impugnata aveva accertato tali caratteristiche, dando atto che il Comune non le aveva contestate. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 8.500 per compensi, oltre accessori se dovuti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011

    In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall' art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla legge n. 214 del 2011), come modificato dalla legge n. 147/2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008.

    L’esenzione IMU compete agli immobili dello IACP soltanto se ciascun immobile possiede concretamente le caratteristiche di alloggio sociale previste dal d.m. 22 aprile 2008; la sola appartenenza all’ente o la mera assegnazione non bastano.

  • art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011

    L’analisi delle disposizioni in materia di IMU rileva, dunque, che non v’è coincidenza tra gli immobili assegnati dagli IACP e gli “alloggi sociali”, avendo il legislatore distinto, nell’ambito del medesimo contesto normativo, le due fattispecie, prevedendo per i primi una detrazione di euro 200,00 (ex art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011) e per gli alloggi “sociali”, invece, l’esenzione (ex art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011).

    Gli immobili assegnati dagli IACP e gli alloggi sociali sono categorie distinte: ai primi è prevista la detrazione di 200 euro, mentre l’esenzione è riservata agli alloggi che soddisfano i requisiti normativi di alloggio sociale.

  • art. 2697 c.c.

    Questa è censurabile solo ove si denunci che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia attribuita concludenza ed affidabilità ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ., fatto salvo il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice ripartisce l’onere della prova in modo erroneo; non ricorre per contestare il modo in cui il giudice valuta l’attendibilità e la concludenza delle prove acquisite.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte regionale, la quale non ha messo in discussione il principio secondo cui spetti al contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione invocata, che ha ritenuto assolto in base al principio di non contestazione.

    Nel giudizio tributario il contribuente deve provare i presupposti dell’esenzione richiesta; la prova può essere ritenuta assolta anche sulla base della mancata contestazione dei fatti rilevanti.

  • art. 116 c.p.c.

    Questa è censurabile solo ove si denunci che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia attribuita concludenza ed affidabilità ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ., fatto salvo il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La valutazione della concludenza e dell’affidabilità delle risultanze istruttorie compete al giudice di merito; la sua contestazione non integra, di per sé, violazione delle regole sull’onere della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali non si estende automaticamente a tutti gli immobili di proprietà o assegnati dagli IACP: occorre accertare per ciascun immobile i requisiti oggettivi previsti dal d.m. 22 aprile 2008, inclusa la destinazione residenziale e la locazione permanente funzionale alla riduzione del disagio abitativo.
  • Nel regime IMU gli alloggi assegnati dagli IACP e gli alloggi sociali costituiscono categorie distinte: la previsione di una detrazione per i primi non comporta l’esenzione, che spetta soltanto agli immobili qualificabili in concreto come alloggi sociali.
  • Chi invoca un’esenzione tributaria ha l’onere di provare i relativi presupposti; tale onere può ritenersi assolto anche in base alla mancata contestazione, da parte dell’amministrazione, delle caratteristiche fattuali rilevanti.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico della parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece il mezzo per censurare la valutazione delle prove, che attiene al giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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