Cassazione Civile, Ordinanza n. 32129/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il caso riguarda un cittadino straniero destinatario di decreto di espulsione e di successivi provvedimenti di trattenimento presso un C.P.R., inizialmente connessi alla procedura di rimpatrio e poi, dopo la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, disposti ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 e convalidati dal Tribunale di Caltanissetta. Dopo episodi di autolesionismo, accesso al pronto soccorso, tentata fuga e arresto, fu adottato un nuovo decreto di trattenimento del 15/07/2024, convalidato il 17/07/2024. In udienza la difesa aveva eccepito l'assenza agli atti del certificato di idoneità al trattenimento e, in ragione delle lesioni visibili, degli atti autolesivi e della dedotta fragilità psichica, aveva chiesto di acquisire e visionare la cartella clinica, sostenendo l'incompatibilità delle condizioni di salute con il trattenimento e la lesione del contraddittorio. Il tribunale aveva respinto tali richieste, ritenendo non necessaria la documentazione sanitaria, non ravvisando vulnerabilità o incompatibilità con la vita comunitaria ristretta e convalidando la misura. Con il ricorso per cassazione il trattenuto ha dedotto: (1) violazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 3, commi 6 e 7, della direttiva ministeriale del 19/05/2022, nonché degli artt. 13, 32 e 111 Cost. e degli artt. 3 e 5 CEDU, per mancata trasmissione/ acquisizione della cartella sanitaria; (2) violazione delle medesime norme e vizio motivazionale per non avere il giudice valutato la dedotta non idoneità al trattenimento, nonostante le evidenze di autolesionismo e le richieste difensive di esaminare la documentazione sanitaria. La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha affermato che, quando siano dedotte specifiche ragioni sanitarie e documentati elementi concreti di possibile incompatibilità con il trattenimento, il giudice della convalida deve acquisire e valutare la documentazione sanitaria non trasmessa, anche d'ufficio, in un controllo che non si esaurisce in una verifica formale; ciò perché la condizione di salute può rendere manifestamente illegittimo il provvedimento presupposto o comunque incidere sulla legittimità della misura. Poiché il termine perentorio per la convalida era già spirato, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, assorbendo il primo motivo e non provvedendo sulle spese in ragione del patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza dell'amministrazione statale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiarando assorbito il primo. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto di convalida del trattenimento emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 17/07/2024, ritenendo che la censura fosse fondata nella parte in cui il giudice di merito non aveva acquisito né valutato la documentazione sanitaria richiesta a fronte di specifiche deduzioni difensive su fragilità psichica e incompatibilità con il trattenimento. La cassazione è avvenuta senza rinvio perché, al momento della decisione di legittimità, era già decorso il termine perentorio per disporre validamente la convalida. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte era un'amministrazione statale.
Norme richiamate
comma 2, lett. c) e d); comma 3
disciplina il trattenimento del richiedente protezione internazionale; la Corte esamina la legittimità del provvedimento anche alla luce dei presupposti e del controllo giurisdizionale sulla misura.
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
è richiamato quale base normativa del trattenimento e del ripristino della misura dopo violazione; la Corte ne considera l'interazione con il controllo di legittimità e con le condizioni di salute del trattenuto.
art. 3, commi 6 e 7, D.M. 19/05/2022
la certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni socio-sanitarie devono essere inserite nel fascicolo da sottoporre all'autorità giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento.
art. 13 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di una disciplina adeguata dei modi di privazione della libertà personale nei CPR.
art. 32 Cost.
evocato per fondare la tutela costituzionale del diritto alla salute del trattenuto.
art. 111 Cost.
invocato in relazione al contraddittorio e alla correttezza del controllo giurisdizionale sulla misura.
art. 3 CEDU
richiamato dalla difesa in relazione al trattamento del trattenuto e alla possibile incidenza delle condizioni di salute.
art. 5 CEDU
richiamato dalla difesa come parametro sulla legittimità della privazione della libertà personale.
art. 21, comma 4, d.P.R. n. 394 del 1999
consente, in ipotesi, che il trattenimento avvenga anche presso un luogo di cura.
art. 21, comma 6, d.P.R. n. 394 del 1999
attribuisce al giudice il potere di autorizzare l'allontanamento dal centro per gravi motivi di carattere eccezionale.
richiamato dal giudice di merito per affermare che l'informativa al richiedente era già stata data nel precedente trattenimento.
richiamato dal giudice di merito per escludere, allo stato, condizioni di salute o vulnerabilità tali da impedire il trattenimento.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando è già decorso il termine perentorio entro cui la convalida avrebbe dovuto essere disposta.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
individua il giudice competente a liquidare compensi e spese nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile alla soccombenza di un'amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento del cittadino straniero, il controllo del giudice non può essere meramente formale: a fronte di specifiche deduzioni e allegazioni sulla salute del trattenuto, il giudice deve esaminare anche la documentazione sanitaria rilevante, ove non trasmessa, e può attivare poteri officiosi di acquisizione istruttoria.
- L'inosservanza degli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione della certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta non determina automaticamente la nullità della convalida; la rilevanza processuale dell'omissione dipende dal fatto che siano state dedotte circostanze sanitarie specifiche e documentate che rendano necessaria la valutazione della compatibilità del trattenimento.
- La condizione di salute, incluse situazioni di fragilità psichica o episodi autolesivi, può incidere sulla legittimità del trattenimento e impone al giudice di verificare se vi siano profili di incompatibilità con la misura o di manifesta illegittimità del provvedimento presupposto.
- Nel procedimento di convalida del trattenimento grava sull'amministrazione l'onere di fornire gli elementi necessari a dimostrare la legittimità della misura, ma, quando l'interessato formuli opposizioni circostanziate, il giudice deve approfondire anche d'ufficio gli elementi rilevanti desumibili dal fascicolo.
- Se, all'esito del giudizio di cassazione, risulta già decorso il termine perentorio per la convalida del trattenimento, la cassazione deve essere pronunciata senza rinvio, non residuando spazio per una nuova decisione del giudice di merito.
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