Sentenza del 10/03/2021 n. 2192 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 23/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Morte della parte - Ultrattività del mandato - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione, tramite appello, della sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso avverso avvisi di accertamento per IVA, IRAP, sanzioni e interessi relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013, basati sull'accertata esistenza di una societa' di fatto. L'appellante deduceva carenza di motivazione (mancata considerazione di un decreto di archiviazione penale), inesistenza di finanziamenti ad altre società, decadenza dell'attività accertativa e carattere meramente presuntivo degli avvisi.
La decisione
La CTR ha dichiarato l'appello inammissibile perché notificato dopo il decesso del ricorrente (decesso avvenuto il 28 maggio 2019; appello notificato il 7 luglio 2019) e il difensore non aveva acquisito un nuovo mandato dagli eredi. La Commissione ha ritenuto che la procura rilasciata per il primo grado non fosse sufficiente a legittimare la proposizione dell'appello dopo la morte del mandante, atteso il principio generale dell'art. 1722 c.c. (la morte estingue il mandato) e la limitata ultrattività prevista dall'art. 300 c.p.c. Ha quindi dichiarato l'appello inammissibile e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di grado quantificate in Euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
la morte del mandante estingue il mandato
principio generale per cui il mandato si estingue con la morte del mandante; da questa regola deriva l'impossibilità per il difensore di proseguire l'impugnazione senza nuovo mandato
limita l'ultrattività della procura alle liti a specifiche ipotesi; interpretato come deroga restrittiva al principio dell'art. 1722 c.c., per cui solo nei casi espressamente previsti la procura sopravvive al decesso
art. 39, comma 2, DPR 600/1973
norma citata a supporto dell'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla societa' di fatto
norma citata a supporto dell'accertamento del maggior volume d'affari ai fini IVA
norma citata a supporto dell'accertamento di un maggior valore della produzione ai fini IRAP
Giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. n. 18485/2010, Cass. n. 9064/2006)
orientamenti consolidati che affermano la necessita' di nuovo mandato da parte degli eredi se la morte del mandante avviene dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello
Massime di principio
- Se la parte muore dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello, il difensore non puo' proporre appello sulla base della procura rilasciata dal defunto: occorre un nuovo mandato dagli eredi; in mancanza, l'appello e' inammissibile.
- L'ultrattivita' della procura alle liti e' ammessa solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 300 c.p.c.; non puo' essere utilizzata per aggirare il principio civilistico che la morte estingue il mandato (art. 1722 c.c.).
- Prima di notificare o depositare un atto di impugnazione, verificare sempre lo stato civile del cliente e acquisire, se intervenuto il decesso, il mandato formale degli eredi o del curatore dell'eredità giacente, per evitare inutili inammissibilita' e sanzioni per spese.
- Se l'appello e' stato già proposto prima della data del decesso e correttamente notificato, la situazione e' diversa: occorre controllare le date effettive di notifica e deposito per stabilire la legittimita' dell'impugnazione.
- In presenza di morte della parte, valutare tempestivamente possibili azioni alternative: i) ottenimento del nuovo mandato dagli eredi e prosecuzione del giudizio se i termini non sono scaduti; ii) istanza di rinnovazione/riassunzione del giudizio o altre soluzioni processuali in base ai termini e alla natura del procedimento.
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