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Sentenza

Sentenza del 10/03/2021 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Procedimento Tributario - Ricorso con Istanza di reclamo-mediazione- Costituzione in giudizio anticipata - Annullamento dell'atto impugnato - Nel termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso - Successivo deposito in CTP di domanda di cessata materia - Soccombenza virtuale dell'Ente - Non configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso (con istanza di reclamo-mediazione) e si è costituito anticipatamente in giudizio. Il Comune ha invece annullato in autotutela l'atto impugnato entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992. Nonostante l'annullamento, il ricorrente ha depositato presso la CTP domanda di cessata materia del contendere. La questione riguarda la possibile condanna alle spese del Comune nonostante l'annullamento dell'atto.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che il Comune non possa essere condannato alle spese quando abbia annullato in autotutela l'atto impugnato entro i novanta giorni di cui all'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992. Il procedimento giudiziale connesso è stato considerato responsabilità esclusiva del ricorrente, il quale si è costituito anticipatamente e dunque non avrebbe dovuto costituirsi nel termine ordinario di trenta giorni; pertanto non opera la cosiddetta soccombenza virtuale a carico dell'Ente e non è configurabile la condanna alle spese nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992

    La norma concede all'ente impositore un termine di novanta giorni per adottare provvedimenti di autotutela (annullamento) dopo la notifica del ricorso/reclamo. Se l'atto viene annullato entro tale termine, l'azione giudiziale collegata può perdere oggetto e l'ente non può essere automaticamente ritenuto soccombente né condannato alle spese quando la responsabilità dell'instaurazione e del comportamento processuale sia del ricorrente (es. costituzione anticipata).

Massime di principio

  • Se l'ente pubblico annulla l'atto impugnato entro i 90 giorni previsti dall'art. 17-bis, l'annullamento rende improcedibile o priva di oggetto la lite e non comporta automaticamente condanna alle spese per l'ente.
  • La responsabilità processuale per comportamenti anticipati del ricorrente (es. costituzione in giudizio fuori dal termine ordinario) può impedire che si applichi la regola della soccombenza virtuale a carico dell'ente.
  • Il contribuente dovrebbe valutare la possibilità e i tempi dell'autotutela dell'ente prima di compiere atti processuali definitivi; costituirsi prematuramente può comportare conseguenze negative in termini di oneri di giudizio.
  • In presenza di annullamento tempestivo dell'atto da parte dell'ente, la via corretta è proporre immediata istanza di cessata materia e/o richiedere l'archiviazione della causa, evitando atti processuali che possano essere ritenuti responsabilità del ricorrente.
  • La mera annullamento in autotutela non è di per sé mezzo per ottenere le spese se il giudizio è stato ingiustificatamente attivato o proseguito dal privato; occorre valutare la condotta delle parti e i termini procedurali rispettati.

Testo integrale

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