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Sentenza

Sentenza del 10/03/2021 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Lo Scatolificio contestava la fattura emessa da Savno per TARI 2015 e acconto 2016 calcolata sull'intera superficie del capannone (7.718 mq). Il contribuente sosteneva che la maggior parte dell'immobile produceva rifiuti speciali gestiti e smaltiti da ditte specializzate e che al gestore pubblico venivano conferiti rifiuti solo dall'area uffici di 240 mq (tre bidoni carrellati). Perciò chiedeva che la TARI fosse determinata solo sull'area effettivamente servita dal servizio pubblico e non sull'intera superficie produttiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello la Savno assumeva, tra l'altro, difetto di giurisdizione del giudice tributario e ribadiva la correttezza del calcolo della tariffa (quota fissa basata sulla superficie e quota variabile sulle quantità). La Commissione ha respinto l'eccezione di incompetenza del giudice tributario richiamando l'art. 2 del D.Lgs. 546/92 e ha ritenuto che, ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013 e dell'art. 12 lett. f) del regolamento TARI, le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il cui smaltimento è a carico del produttore e dimostrato, non sono assoggettate alla TARI. Perciò l'appello della Savno è stato respinto e confermata la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato la pretesa di pagamento sulla totalità della superficie. Sono compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992

    Assegna alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, giustificando la competenza del giudice tributario anche per le dispute sulla TARI contestata come corrispettivo.

  • Legge 147/2013

    Stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle parti dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento conforme alla normativa; il Collegio l'ha interpretata come causa di esclusione dalla base imponibile per le superfici produttive di rifiuti speciali smaltiti privatamente.

  • Regolamento comunale TARI

    Prevede l'esclusione dalla tariffa dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti (es. centrali termiche, locali impianti tecnologici). Il Collegio ha richiamato tale norma per escludere dalle superfici soggette a TARI parti dello stabilimento non pertinenti alla produzione di rifiuti urbani.

  • Regolamento tariffario (richiamato dalla resistente)

    Secondo la resistente la tariffa è composta da una quota fissa (componente dimensionale calcolata sulla superficie) e da una quota variabile (commisurata alle quantità di rifiuto). Il Collegio ha comunque ritenuto prevalente la norma statale che consente l'esclusione delle superfici dove si producono rifiuti speciali, indipendentemente dalla struttura della tariffa comunale.

Massime di principio

  • Se una parte significativa di un'unità produttiva forma in via continuativa e prevalente rifiuti speciali il cui smaltimento è effettuato dal produttore tramite ditte autorizzate, quella superficie può essere esclusa dalla base di calcolo della TARI previa prova dell'avvenuto trattamento conforme alla normativa.
  • La documentazione probatoria (contratti di conferimento, formulari rifiuti, bolle di trasporto, fatture delle ditte di smaltimento) è fondamentale e può prevalere su quanto dichiarato in un questionario: la sostanza fattuale conta più della compilazione formale.
  • La distinzione tra quota fissa e quota variabile della tariffa non impedisce l'esclusione delle superfici che non concorrono alla produzione di rifiuti urbani: l'esclusione riguarda la base imponibile (superficie) per effetto delle norme statali e regolamentari.
  • La giurisdizione sulle controversie relative alla TARI resta in capo al giudice tributario conformemente all'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, anche quando la tassa sia presentata come corrispettivo o fattura di servizio.
  • In caso di contenzioso complesso e normativa articolata, i giudici possono compensare le spese di lite; pertanto la sussistenza di ragioni fondate da entrambe le parti può influire sull'onere delle spese.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile al produttore documentare preventivamente e in modo continuo il conferimento dei rifiuti speciali e comunicare chiaramente le superfici effettivamente servite dal servizio pubblico.

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