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Sentenza

Sentenza del 10/03/2021 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro (€1.966,64) relativo alla scrittura privata non autenticata indicata come "remissione del debito" (sottoscritta il 23.4.2018 e registrata il 10.5.2018). L'ufficio ha invece qualificato le disposizioni di denaro come due contratti di mutuo verbali (uno del 2001 e uno del 2018) infruttiferi tra i genitori (Tizio e Caia) e la figlia (Tizia), ritenendo che l'enunciazione di tali contratti nella scrittura comporti la tassazione ex art.22 DPR 131/86 e l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista dalla tariffa.

La decisione

Appello respinto. La Corte ha confermato che l'enunciazione, in un atto soggetto a registrazione, di un contratto verbale non registrato determina una riproduzione scritta di quel contratto e quindi la tassazione dello stesso ai sensi dell'art.22 DPR n.131/86. Ha ritenuto inoltre applicabile per analogia l'orientamento della Suprema Corte (ordinanza n.32516/2019) che parifica la remissione operata in favore della figlia al caso di rinuncia alla restituzione di finanziamenti, giustificando l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% sull'atto enunciato. Spese processuali a carico degli appellanti quantificate in €500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro) - art. 22

    L'enunciazione in un atto registrato di un altro atto verbale non registrato comporta la tassazione anche dell'atto enunciato: la riproduzione per iscritto di un contratto verbale integrata nella scrittura soggetta a registrazione ne determina la registrazione e la relativa imposta.

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 3, comma 2

    Per i contratti verbali non soggetti a registrazione a termine fisso si applica quanto previsto dall'art.22, quindi la menzione nell'atto registrato vale come riproduzione scritta ai fini dell'imposizione.

  • D.P.R. n. 131/1986 - art. 5, comma 1

    Norma richiamata in combinato disposto con l'art.22 per la qualificazione e la tassazione degli atti che trasferiscono beni o costituiscono obbligazioni soggette a imposta di registro.

  • Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986 - art. 9

    Prevede le aliquote applicabili: la Corte ha ritenuto applicabile l'imposta proporzionale (3%) alla fattispecie enunciata.

  • Codice Civile - art. 1236 c.c.

    Richiamato dagli appellanti quale base della remissione dell'obbligazione (estinzione del debito). La Corte non ha ritenuto provata la fattispecie di remissione nella misura da escludere la qualificazione come enunciazione di mutuo.

  • Codice Civile - art. 809 c.c.

    Richiamato dagli appellanti in relazione alla qualificazione della liberalità indiretta; la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione fiscale che equipara la rinuncia alla restituzione alla fattispecie soggetta a imposta proporzionale.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 32516/2019

    Richiamata dalla Corte di merito per analogia: la remissione/rinuncia alla restituzione di somme è stata parificata, ai fini dell'imposizione, alla rinuncia ai finanziamenti soci, giustificando l'applicazione dell'imposta proporzionale.

Massime di principio

  • La menzione in un atto registrato di un contratto verbale non registrato può costituire una riproduzione scritta del contratto verbale, determinando l'obbligo di registrazione e l'applicazione dell'imposta (art.22 DPR 131/86).
  • Se si vuole evitare la tassazione di un rapporto preesistente non registrato, è necessario prestare attenzione alla forma e al contenuto degli atti registrati per non enunciare o riprodurre testualmente il rapporto verbale.
  • La qualificazione come remissione del debito (estinzione dell'obbligazione) richiede prove chiare della volontà di estinguere il debito e della sussistenza del rapporto obbligatorio; in assenza di ciò l'Amministrazione può qualificare l'atto come riconoscimento o riproduzione di mutuo e applicare imposte proporzionali.
  • La giurisprudenza può ricondurre la rinuncia alla restituzione o la remissione a fattispecie assimilabili ai finanziamenti soci con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale (es. Corte di Cassazione n.32516/2019).
  • Per minimizzare rischi fiscali, chi effettua liberalità o remissioni tra privati dovrebbe valutare la forma dell'atto (eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata), la registrazione e la documentazione del fatto che si tratta di una liberalità e non di un mutuo da rimborsare.

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