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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22549/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, maggiori ricavi nei confronti della società, ritenendo antieconomica l'attività di noleggio di due imbarcazioni detenute in leasing e presumendo una sottofatturazione dei corrispettivi; aveva inoltre contestato la deducibilità di costi relativi ad autovetture nella disponibilità della società. La Commissione provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione regionale aveva dichiarato inammissibili alcune doglianze perché nuove in appello, ma aveva parzialmente accolto il gravame rideterminando al ribasso i canoni di noleggio presunti. In cassazione la società ha articolato dieci motivi: violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati e non armonizzati; erronea declaratoria di decadenza ex art. 57 d.lgs. 546/1992 sulla deduzione della nullità per mancanza di contraddittorio; violazione dei principi di correttezza e dell'art. 97 Cost.; erronea ritenuta novità delle contestazioni sulla mancanza dei presupposti dell'accertamento induttivo e sulla deducibilità dei costi delle autovetture; violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo per antieconomicità; motivazione apparente della sentenza regionale sia sui maggiori ricavi sia sull'indeducibilità dei costi delle autovetture; violazione dell'art. 164 TUIR sui costi delle auto.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo, il quarto, il quinto e il decimo motivo; ha dichiarato inammissibili tutti gli altri. Ha ritenuto corrette le affermazioni della CTR sulla novità delle eccezioni introdotte solo in appello, osservando che il processo tributario è delimitato dai motivi del ricorso introduttivo e che la deduzione della violazione del contraddittorio preventivo non era stata proposta in primo grado ed era comunque non rilevabile d'ufficio; ha inoltre ritenuto nuova anche la censura sui presupposti dell'accertamento induttivo e quella sulla deducibilità dei costi delle autovetture, perché nel ricorso originario si contestavano solo le riprese relative alle imbarcazioni. Quanto alla motivazione apparente, la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la sentenza regionale conteneva una motivazione graficamente presente e ampia sui criteri di rideterminazione dei canoni di noleggio; ha altresì affermato che la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità delle questioni nuove. Il ricorso è quindi stato complessivamente respinto e la società è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 41, par. 1 e 2, lett. a), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla ricorrente come parametro del diritto al contraddittorio anticipato nei tributi armonizzati; la Corte non ne fa applicazione diretta, poiché decide la controversia in base alle regole processuali sulla novità delle questioni e sull'interesse a impugnare le statuizioni ad abundantiam.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; non è accolto, perché la questione è ritenuta nuova o comunque non deducibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 97 Cost.

    invocato quale principio di correttezza dell'azione amministrativa; la Corte non vi riconduce un vizio autonomamente rilevabile in questa sede e respinge la censura per novità/inammissibilità.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    viene interpretato nel senso che nel giudizio tributario di appello non possono essere introdotte questioni nuove fondate su diversa causa petendi; inoltre la nullità per mancato contraddittorio preventivo non è rilevabile d'ufficio se non dedotta in primo grado.

  • artt. 18 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    sono richiamati per affermare che l'oggetto del processo tributario è delimitato dai motivi del ricorso introduttivo, che costituiscono la causa petendi dell'impugnazione dell'atto impositivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la ricorrente li invoca contro il ricorso all'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità; la Corte non esamina nel merito la censura perché ritenuta inammissibile per novità/ad abundantiam.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della CTR è presente e intelligibile.

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    la motivazione è nulla solo se mancante del tutto, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente un asserito difetto di completezza o sufficienza.

  • art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la verifica della struttura motivazionale della sentenza; la Corte ne esclude la violazione per la presenza di una motivazione ampia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    è il vizio denunciato per la violazione di legge sostanziale o processuale; la Corte non accoglie le censure perché in parte nuove, in parte inammissibili o infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    è il vizio denunciato per nullità della sentenza o del procedimento; la Corte lo esclude quanto alla motivazione apparente e alle doglianze sulla pretesa novità delle questioni.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    richiamato dalla Corte per osservare che il mero difetto di sufficienza della motivazione non integra nullità; la ricorrente non aveva comunque censurato i fatti decisivi nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.

  • art. 164, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato per la deducibilità dei costi delle autovetture; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova e riferita a questioni non introdotte nel ricorso di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge, conseguenza processuale della soccombenza.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello non possono essere introdotte questioni nuove fondate su una causa petendi diversa da quella dedotta nel ricorso introduttivo; il giudizio resta delimitato dai motivi di impugnazione originariamente proposti.
  • La nullità dell'atto impositivo per mancata attivazione del contraddittorio preventivo non è rilevabile d'ufficio se non sia stata dedotta tempestivamente nel primo grado, perché tutela un interesse del contribuente suscettibile di decadenza processuale.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia del tutto priva di argomentazione o presenti un contrasto o una perplessità tale da renderla incomprensibile; non basta che la parte la ritenga insufficiente o poco persuasiva.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'ammettere o meno la consulenza tecnica d'ufficio; la mancata ammissione è censurabile in cassazione solo se si traduce in un vizio motivazionale decisivo o nell'omesso esame di un fatto rilevante.
  • Quando la decisione dichiara inammissibile una questione nuova, eventuali argomentazioni aggiuntive sul merito rese ad abundantiam non sono autonomamente impugnabili, per difetto di interesse.
  • In cassazione la doglianza che voglia dimostrare la proposizione in primo grado di una questione deve emergere in modo specifico dagli atti e dalle trascrizioni rilevanti; affermazioni generiche non sono sufficienti a superare la declaratoria di novità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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