Cassazione Civile, Ordinanza n. 38112/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale il datore di lavoro era stato condannato, in primo grado, al pagamento di differenze retributive in favore del lavoratore; in appello la somma è stata ridotta. A seguito della riforma parziale, il datore ha chiesto la restituzione di quanto pagato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, ottenendo decreto ingiuntivo per la differenza tra quanto corrisposto e quanto definitivamente dovuto. Il lavoratore ha proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che la restituzione non potesse riguardare le somme versate dal datore all'Erario a titolo di ritenute fiscali e contributive, perché mai entrate nel suo patrimonio, e contestando altresì il mancato riconoscimento della svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, escludendo la ripetibilità delle somme versate al fisco dal datore quale sostituto d'imposta. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2033 c.c. e 336 c.p.c., per avere la Corte territoriale ricondotto la fattispecie alla ripetizione dell'indebito oggettivo, mentre si trattava di restituzione conseguente alla riforma di una sentenza; 2) violazione dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR, sostenendo che il rimborso fiscale spetterebbe solo nei casi di errore del solvens e non nel caso di pagamento eseguito in forza di sentenza poi riformata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, aderendo all'orientamento già consolidato secondo cui, quando una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore venga riformata, il datore ha diritto di ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non anche le somme trattenute e versate all'Erario come sostituto d'imposta. Il versamento fiscale, inizialmente dovuto perché eseguito in base a una sentenza provvisoriamente esecutiva, diviene privo di titolo ex tunc per effetto della riforma e rientra nell'ambito dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973, che consente il rimborso a chi ha eseguito il versamento anche quando l'obbligo risulti inesistente, in tutto o in parte. La Corte ha inoltre escluso il contrasto con l'art. 336 c.p.c., chiarendo che non è in discussione il diritto alla restitutio in integrum, ma solo il modo in cui essa va attuata. Ha infine osservato che la novella dell'art. 10 TUIR del 2020 non era applicabile ratione temporis e, comunque, confermava l'orientamento giurisprudenziale prevalente. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non si è difeso.
Norme richiamate
La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che la fattispecie non sia un indebito oggettivo; la Corte, pur non fondando la decisione su tale qualificazione, ribadisce che la ripetizione deve limitarsi a quanto effettivamente percepito dal lavoratore.
La riforma o cassazione della sentenza si estende agli atti dipendenti, ma ciò non impone la restituzione al lavoratore di somme mai entrate nel suo patrimonio, perché il problema riguarda la concreta modalità della restituzione tra datore, lavoratore ed Erario.
art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973
Il rimborso del versamento spetta al soggetto che lo ha eseguito anche quando il pagamento riguardi l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo; il versamento del sostituto d'imposta, divenuto privo di titolo per effetto della riforma della sentenza, rientra nella previsione.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR (D.P.R. 917/1986)
La modifica normativa invocata non è applicabile al caso concreto per ragioni temporali e, comunque, conferma che le somme restituite al netto della ritenuta subita vanno considerate secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente.
Il motivo relativo alla svalutazione monetaria è stato disatteso dalla Corte territoriale; nel ricorso per cassazione la questione è richiamata, ma la decisione finale rigetta l'impugnazione nel suo complesso.
È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso, con comunicazione della proposta del relatore e possibilità di memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È la disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di riforma, totale o parziale, di una sentenza che abbia condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore, la ripetizione dell'indebito va limitata a ciò che il lavoratore abbia effettivamente percepito, non potendosi richiedere la restituzione di somme trattenute e versate all'Erario come ritenute fiscali.
- Il versamento effettuato dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, se la sentenza viene poi riformata, diviene privo di titolo ex tunc e integra un'ipotesi di versamento indebito rimborsabile ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973.
- La riforma o cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 336 c.p.c. comporta la caducazione degli atti dipendenti, ma non consente di superare la separazione tra quanto ricevuto dal lavoratore e quanto versato dal datore all'Erario; la restitutio in integrum deve avvenire tenendo conto di tale distinzione.
- Le modifiche normative sopravvenute che disciplinano la restituzione di somme soggette a ritenuta non possono essere applicate retroattivamente se il legislatore ne ha limitato l'efficacia ai rapporti successivi, e comunque confermano l'orientamento per cui la restituzione avviene al netto delle ritenute subite.
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