Cassazione Civile, Ordinanza n. 32736/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008 aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti dalla ditta individuale del contribuente, in particolare una fattura da 50.000 euro emessa da una società per una presunta sponsorizzazione di rally con uso del marchio dei prodotti commercializzati dal contribuente. L'Ufficio, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza e di dichiarazioni rese in sede di indagini, aveva ritenuto l'operazione inesistente. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo vizi di notifica, decadenza, nullità per difetto di sottoscrizione, illegittimità dell'accertamento parziale, carenza di prova dell'inesistenza dell'operazione, illegittimità di sanzioni e interessi. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione il contribuente ha dedotto sette motivi: violazione delle norme sulla notifica dell'avviso di accertamento e sulla relata; violazione del termine decadenziale; illegittimità della sottoscrizione per asserita invalidità della delega; illegittimità dell'accertamento parziale; nullità della sentenza per motivazione apparente sulla prova; violazione delle regole di valutazione della prova presuntiva. Nella memoria ha inoltre invocato l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o comunque manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse accertato in fatto una notifica effettuata ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e perfezionata il 3 dicembre 2013, sicché non vi era decadenza; che la doglianza sulla relata era priva di specificità e non scalfiva la ratio decidendi; che la delega di firma dell'avviso era legittima e non doveva soggiacere ai requisiti dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, trattandosi di mera delega di firma; che l'accertamento parziale era utilizzabile; che la motivazione della CTR non era apparente; e che la prova dell'inesistenza dell'operazione risultava logicamente e complessivamente apprezzata sulla base delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e degli altri elementi valorizzati dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
disciplina la notificazione degli avvisi di accertamento tributari; la Corte conferma la possibilità di notifica a mezzo posta da parte dell'ufficio secondo le forme previste dalla norma.
richiamato solo in via confermativa; non costituisce la ratio decidendi, ma conferma la possibilità di notificazione degli atti tributari a mezzo posta da parte degli uffici.
richiamato per le modalità di redazione della relazione di notificazione, ma la doglianza è ritenuta priva di specificità e non decisiva.
il perfezionamento della notifica entro il 3 dicembre 2013 esclude la decadenza dal potere impositivo.
l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato; la delega di firma è ritenuta valida se conferita nell'ambito organizzativo interno.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
non si applica alla delega di firma dell'avviso di accertamento, perché riguarda la delega di funzioni e non il mero decentramento di sottoscrizione.
l'accertamento parziale è strumento diretto alla sollecita emersione della materia imponibile e può essere utilizzato nel caso di specie.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
la motivazione della sentenza di merito non è apparente né meramente apodittica, essendo invece effettiva e comprensibile.
la prova presuntiva è stata ritenuta correttamente utilizzata dalla CTR secondo un apprezzamento complessivo e coerente degli indizi.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
la Corte afferma che la norma, introdotta nel 2022, si applica ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore e comunque non esclude l'uso delle presunzioni come prova dell'illecito tributario.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; molte censure sono dichiarate inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi o sollecitano un riesame del merito.
la mancata apposizione della relata sull'atto consegnato non determina inesistenza della notifica quando l'avviso di ricevimento è ritualmente completato.
Massime di principio
- In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, il ricorrente che contesti il vizio del procedimento notificatorio deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e fornire una puntuale ricostruzione degli atti notificatori rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La notificazione a mezzo posta dell'avviso di accertamento, se comprovata da avviso di ricevimento ritualmente completato e da accertamento in fatto del suo perfezionamento, non è invalidata da mere irregolarità della relata o dalla mancata riproduzione della medesima sulla copia consegnata al destinatario, salvo concreta lesione del diritto di difesa.
- La delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: non richiede i requisiti formali dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, purché sia comunque individuabile il funzionario abilitato alla firma nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio.
- L'accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo di accertamento, ma una modalità procedurale di emersione della materia imponibile, compatibile con l'utilizzo di elementi induttivi e con la regolarità della contabilità del contribuente.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l'apparato argomentativo minimo richiesto; non è sufficiente censurare la ricostruzione del merito operata dal giudice di merito, soprattutto dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e nei limiti della doppia conforme.
- La prova dell'inesistenza di un'operazione fatturata può essere raggiunta anche mediante un compendio indiziario, purché il giudice valuti prima gli indizi singolarmente e poi nel loro insieme, spiegando in modo coerente perché essi conducano alla conclusione dell'inesistenza della prestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →