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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32115/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU 2014 emesso da un Comune nei confronti di una società di costruzioni per fabbricati destinati alla vendita (cd. beni-merce). La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva parzialmente accolto l’appello della società, ritenendo, per la parte relativa alle sanzioni, che la sopravvenuta disciplina della l. n. 160/2019 dovesse operare in senso più favorevole al contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il giudice d’appello avesse deciso sull’esclusione delle sanzioni sulla base della sopravvenienza normativa e del favor rei, mentre l’unico motivo di appello riguardava la diversa questione del comportamento tenuto prima dell’accertamento e della dichiarazione IMU; 2) nullità per violazione del contraddittorio, perché il profilo della sopravvenuta l. n. 160/2019 sarebbe stato rilevato d’ufficio senza previa attivazione del contraddittorio; 3) violazione delle norme sull’IMU, sulle sanzioni e sul favor rei, sostenendo che la l. n. 160/2019 non aveva introdotto una norma sanzionatoria più favorevole idonea a elidere le sanzioni irrogate per il mancato versamento IMU relativo all’anno d’imposta 2014. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, osservando che la nuova disciplina non ha abrogato l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU per i beni-merce e, soprattutto, non ha eliminato retroattivamente l’obbligo del pagamento dell’imposta per gli anni anteriori, sicché non ricorre un’abolitio della violazione né un effetto più favorevole sulle sanzioni relative al periodo in cui il tributo era dovuto.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dei gradi di merito, ma ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Il principio decisivo è stato che la sopravvenuta disciplina dell’IMU sui cd. beni-merce non comporta il venir meno delle sanzioni per il mancato adempimento relativo ad annualità anteriori, poiché la norma successiva non ha contenuto sanzionatorio e non elimina retroattivamente il presupposto dell’obbligazione tributaria per il periodo d’imposta già maturato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal Comune.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione ai limiti alle domande ed eccezioni nel giudizio tributario di appello.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio su questione rilevata d’ufficio.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alle preclusioni in appello e alla dedotta nuova questione introdotta dal giudice.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    È la norma sanzionatoria per il mancato versamento IMU richiamata come base dell’irrogazione delle sanzioni.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    È richiamato sul principio di favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie.

  • art. 2, commi 2 e 5-bis, d.l. n. 102/2013

    È richiamato quale disciplina originaria dei cd. beni-merce e dell’obbligo di dichiarazione a pena di decadenza per fruire del beneficio IMU.

  • art. 1, comma 769, l. n. 160/2019

    È la disposizione sopravvenuta sulla nuova IMU, interpretata dalla Corte come non idonea ad abrogare l’obbligo dichiarativo e non produttiva di un effetto retroattivo favorevole sulle sanzioni per annualità pregresse.

  • art. 1, comma 751, l. n. 160/2019

    È richiamato per descrivere il regime IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce), con aliquota base fino al 2021 ed esenzione dal 2022.

  • art. 3, comma 1, l. n. 212/2000

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di efficacia delle norme tributarie nel tempo.

  • art. 384 c.p.c.

    È la base per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel regime delle agevolazioni o esenzioni tributarie, l’adempimento espressamente richiesto dalla legge come condizione per ottenere il beneficio non può essere sostituito da equipollenti né ritenuto superfluo in ragione della conoscenza dei fatti da parte dell’ente impositore.
  • L’abrogazione o la modifica della disciplina di un tributo non elimina, per il passato, l’obbligo di pagamento relativo alle annualità in cui il tributo era ancora dovuto; conseguentemente, le sanzioni collegate all’inadempimento restano applicabili per quel periodo, in assenza di una vera abolizione del presupposto impositivo.
  • Il principio del favor rei in materia sanzionatoria non opera quando la norma sopravvenuta non introduce una disciplina sanzionatoria più favorevole riferibile alla medesima violazione, ma si limita a modificare il regime sostanziale dell’imposta per il futuro.
  • Quando la questione di diritto è già compiutamente definita dagli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e definire la causa nel merito.
  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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