Cassazione Civile, Ordinanza n. 34639/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa a seguito di liquidazione automatizzata per il recupero di euro 102.030,45, relativi a IRES e a crediti d'imposta riconosciuti alle imprese cinematografiche. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella; la decisione era stata confermata in appello dalla CTR, che aveva ritenuto ammissibile una dichiarazione integrativa a favore presentata il 15 gennaio 2019, reputandola tempestiva entro il termine quinquennale e rigettando l’eccezione dell’Ufficio sulla definitività del ruolo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998 e dell’art. 5 d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016. Sostiene che la CTR abbia erroneamente applicato la disciplina sopravvenuta delle dichiarazioni integrative, ritenendola retroattiva, mentre essa avrebbe natura innovativa e non interpretativa; inoltre, per i crediti d’imposta cinema, l’indicazione in dichiarazione nel periodo di riconoscimento sarebbe richiesta a pena di decadenza e la mancata indicazione non sarebbe emendabile oltre i limiti previsti, trattandosi di manifestazione di volontà irretrattabile salvo errore essenziale riconoscibile dall’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui i crediti d’imposta per incentivi al cinema devono essere indicati, a pena di decadenza, nella dichiarazione del periodo in cui il beneficio è concesso; tale indicazione ha natura di atto negoziale, non di mera dichiarazione di scienza, e quindi è irretrattabile, salvo prova che l’errore fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina introdotta nel 2016 sulle dichiarazioni integrative possa applicarsi retroattivamente a una fattispecie già soggetta a decadenza prevista dalla normativa speciale. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998
La Corte ne ha affermato la non applicabilità retroattiva, distinguendo tra dichiarazioni integrative su dichiarazioni di scienza e atti negoziali irretrattabili soggetti a decadenza.
art. 5 d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016
È norma innovativa e non interpretativa; non può estendere retroattivamente i termini di emenda nel caso concreto.
art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973
È richiamato quale termine generale di accertamento e, nel ragionamento della Corte, non consente di superare la decadenza speciale prevista per il credito d’imposta cinema.
art. 4, comma 3, d.m. 21 gennaio 2010
"I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati"
La mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo di riconoscimento comporta decadenza dal beneficio.
art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, l. 244/2007
È la base normativa del credito d’imposta per investimenti nel settore cinematografico.
L’errore può rilevare solo se essenziale e riconoscibile/conoscibile dall’Amministrazione, secondo le regole generali sui vizi della volontà.
È richiamato nel passaggio che conferma i limiti alla modificabilità delle manifestazioni di volontà.
art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
È richiamato nel quadro della disciplina delle dichiarazioni integrative, ma non consente di elidere decadenze speciali.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
La disciplina delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente non si estende oltre i limiti derivanti dalla natura negoziale della dichiarazione e dalle decadenze speciali.
Massime di principio
- Quando il legislatore subordina un beneficio fiscale a una specifica indicazione nella dichiarazione, tale indicazione può assumere natura di manifestazione di volontà e non di mera dichiarazione di scienza; in tal caso la dichiarazione è irretrattabile, salvo errore essenziale e riconoscibile dall’Amministrazione.
- Le disposizioni sulle dichiarazioni integrative non hanno portata retroattiva se introducono una disciplina innovativa; non possono quindi riaprire termini o superare decadenze già maturate in base a una normativa speciale.
- La generale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle ipotesi in cui la legge prevede una decadenza espressa per l’esercizio del beneficio o per l’indicazione del credito.
- Per i crediti d’imposta connotati da funzione incentivante, l’omessa indicazione nella dichiarazione del periodo di riconoscimento impedisce il riconoscimento del beneficio, salvo che sia dimostrato un errore nei sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. conosciuto o conoscibile dall’ufficio.
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