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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32281/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex dirigente di società, iscritto a un fondo pensione integrativo aziendale prima del d.lgs. n. 124 del 1993, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulle somme erogate alla cessazione del rapporto. Sosteneva che una parte della prestazione non dovesse essere tassata con aliquota ordinaria o con tassazione separata, ma con la ritenuta del 12,5% prevista per i redditi di capitale sulle somme riconducibili al 'rendimento' del fondo. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il contribuente aveva impugnato il diniego; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, poi la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ma la Cassazione, con precedente sentenza di rinvio, aveva cassato imponendo di verificare se e in quale misura vi fosse un effettivo rendimento derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato. Riassunta la causa, la CTR ha però rigettato il ricorso originario del contribuente, ritenendo che nel percepito non vi fossero rendimenti tassabili al 12,5%. Il ricorrente ha quindi denunciato: violazione della disciplina fiscale applicabile ai fondi previdenziali integrativi e dei principi fissati in sede di rinvio; errata qualificazione del 'rendimento netto'; violazione delle regole sull’onere della prova e sul valore della documentazione ENEL; omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e quantificazione del rendimento; violazione del vincolo del giudice di rinvio, assumendo che la CTR avesse rimesso in discussione l’an debeatur anziché limitarsi al quantum.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i sei motivi di ricorso. Ha affermato che, per i fondi previdenziali integrativi, la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme derivanti dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre non sono sufficienti calcoli attuariali, riserve matematiche o la redditività dell’intero patrimonio del datore di lavoro. Ha ritenuto corretta la CTR nel valutare la prova offerta dal contribuente e nel concludere che non risultavano provati rendimenti di sorta riconducibili a investimenti sul mercato. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che la motivazione della CTR non era affetta da anomalia costituzionalmente rilevante. Infine, ha chiarito che il giudice di rinvio aveva correttamente verificato prima la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso e solo in caso positivo il quantum debeatur. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei fondi previdenziali integrativi aziendali, la quota della prestazione assoggettabile alla ritenuta del 12,5% è solo quella che il contribuente dimostri essere derivata da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato; sono esclusi i meri calcoli attuariali, le riserve matematiche e la redditività figurativa dell’intero patrimonio dell’impresa.
  • Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la specifica quantificazione del rendimento tassabile con aliquota agevolata.
  • La certificazione del datore di lavoro o del fondo, se non indica i criteri concreti di calcolo e non dimostra l’effettivo impiego del capitale sui mercati, non è di per sé sufficiente a provare il rendimento rilevante ai fini della tassazione agevolata.
  • Il giudice di rinvio, nel dare esecuzione al principio di diritto della Cassazione, deve prima accertare l’esistenza dei fatti costitutivi del credito e solo dopo, se del caso, procedere alla quantificazione; non vi è violazione del vincolo di rinvio se manca la prova del presupposto fattuale.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo l’anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non basta lamentare una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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