Cassazione Civile, Ordinanza n. 24560/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da nove avvisi di accertamento emessi per Ires, Irap e Iva relative agli anni 2011-2013, nei confronti di un soggetto indicato come ex amministratore e socio unico di tre società cessate e cancellate. Gli accertamenti scaturivano da una verifica su quattro società ritenute a lui riferibili e si fondavano su omessa presentazione sistematica delle dichiarazioni fiscali e su un contesto organizzativo qualificato dall'Ufficio come fraudolento, con uso di compensazioni illecite per il pagamento di contributi previdenziali tramite crediti Ires fittizi. In appello il giudice tributario ha accolto l'eccezione di tardività dei ricorsi originari, ritenendo rituale la notifica degli avvisi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sulla base delle ricevute delle raccomandate informative e della loro sottoscrizione. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 222 c.p.c. per non essere stata interpellata la parte che aveva prodotto i documenti contestati sulla volontà di avvalersene; 2) violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile la querela di falso e ritenuto irrilevanti i documenti contestati, nonostante la dedotta falsità delle firme sulle attestazioni di consegna delle raccomandate e la comparazione con numerose procure autenticate; 3) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 4, comma 3, l. 890/1982 per aver considerato perfezionata la notifica e quindi tardivi i ricorsi; 4) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia, assistita da propri funzionari; 5) riproposizione dei motivi di appello nell'ipotesi di tempestività dei ricorsi. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, ha correttamente affermato che, nel caso concreto, il giudice tributario poteva verificare pertinenza e rilevanza della querela di falso ma non era tenuto a sospendere il processo in mancanza di una querela già proposta in via principale davanti al giudice competente; ha inoltre ribadito che, per la notifica ex art. 140 c.p.c., occorre l'effettiva ricezione della raccomandata informativa o comunque il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, e che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale fa fede fino a querela di falso. Quanto alle spese, ha escluso il vizio di motivazione e ha confermato la liquidazione in favore dell'Amministrazione anche se assistita da propri funzionari, integrando la motivazione alla luce della disciplina tributaria sulle spese. I motivi primo, terzo e quinto sono stati assorbiti; il ricorso è stato integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha corretti parzialmente la motivazione della sentenza impugnata nei limiti in cui il giudice di merito aveva formulato argomentazioni non pienamente lineari sulla querela di falso, ma ha confermato il dispositivo perché conforme a diritto. Ha ritenuto che la CTR potesse decidere sull'eccezione di tardività senza sospendere il giudizio tributario, in assenza di una querela di falso formalmente proposta in via principale davanti al tribunale competente; ha ribadito che la dedotta falsità delle sottoscrizioni sui documenti di notifica, per incidere sulla validità della notificazione, deve essere fatta valere nei modi propri della querela di falso. Ha inoltre confermato la condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, assistita da funzionari propri, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina speciale del processo tributario. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso, ma la Corte esamina la fondatezza dei motivi nel merito e non rileva la dedotta violazione.
La Corte esclude che, nel caso concreto, fosse necessario interpellare la parte che aveva prodotto i documenti contestati, perché mancava una querela di falso autonomamente proposta in via principale e il giudice tributario non doveva sospendere il processo.
Sono richiamati in relazione alla querela di falso; la Corte ribadisce che il giudice tributario deve verificarne pertinenza e rilevanza, ma la sospensione opera solo in presenza di una querela ritualmente proposta.
È invocato dal ricorrente in collegamento alla querela di falso; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini prospettati.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il giudizio è sospeso quando è presentata querela di falso; il giudice tributario non può conoscere incidenter tantum della falsità del documento, ma deve verificare pertinenza e rilevanza dell'iniziativa.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
È la norma che fonda l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi per tardività, accolta dalla CTR e confermata in cassazione.
Per l'irreperibilità relativa del destinatario occorre il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, compresa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito o, comunque, il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la disciplina della notifica degli avvisi di accertamento nel sistema tributario, in combinazione con l'art. 140 c.p.c.
art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982
È richiamato per il perfezionamento della notifica a mezzo posta e per la rilevanza dell'avviso di ricevimento nella prova della notifica.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nella descrizione degli atti impositivi per la rideterminazione del reddito in presenza di omissione dichiarativa e contesto fraudolento.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nella descrizione degli atti impositivi per la rideterminazione ai fini Iva in caso di omissione dichiarativa.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui non sono cassabili le sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme a diritto.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per il vizio di motivazione sulla liquidazione delle spese; la Corte lo ritiene non decisivo perché la statuizione sulle spese è comunque conforme alla disciplina del processo tributario.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per asserita carenza di motivazione della decisione sulle spese; la Corte la esclude o la considera emendabile con correzione della motivazione.
Richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione; la Corte non accoglie la censura.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte conferma che, nel processo tributario, la parte vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese anche se l'ente è assistito da propri funzionari, applicando i parametri per gli avvocati con riduzione prevista dalla legge.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies, d.lgs. n. 156 del 2015
È richiamato come disciplina vigente della liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È menzionato nel dispositivo finale per il contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- Nel processo tributario la presentazione di una querela di falso impone la sospensione del giudizio solo se l'iniziativa è ritualmente proposta e riguarda documenti rilevanti per la decisione; il giudice tributario non può accertare incidenter tantum la falsità del documento, ma deve solo verificare pertinenza e rilevanza della querela.
- Se la dedotta falsità riguarda un documento di notificazione assistito da fede privilegiata, la parte che contesta la notificazione deve attivare gli strumenti propri della querela di falso; la contestazione della firma sull'avviso di ricevimento non può essere elusa con mere deduzioni difensive.
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., applicabile anche in ambito tributario per irreperibilità relativa, il perfezionamento richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, inclusa la ricezione della raccomandata informativa o, in alternativa, il decorso del termine di dieci giorni dalla sua spedizione.
- L'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale fa fede fino a querela di falso per le attività attestate come compiute dal pubblico ufficiale o dall'operatore incaricato; resta invece contestabile con prova ordinaria ciò che non è avvenuto alla sua presenza diretta.
- Nel processo tributario le spese possono essere liquidate in favore dell'Amministrazione finanziaria anche quando essa sia difesa da propri funzionari, applicandosi i parametri previsti per la difesa tecnica e la riduzione stabilita dalla disciplina speciale.
- La sentenza può essere confermata nonostante una motivazione imperfetta se il dispositivo è conforme a diritto, potendo la Corte correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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