Cassazione Civile, Ordinanza n. 11951/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2007 con cui l’Ufficio ha rettificato il reddito d’impresa dichiarato da una società di persone e, di riflesso, il maggior reddito imputato ai soci. L’accertamento è stato fondato su documentazione acquisita presso terzi e sulla ricostruzione del cd. residuo di raccolta delle somme giocate, oltre che sulla percentuale del 75% delle giocate da destinare a vincite, con aggiunta del PREU e del canone AAMS per determinare gli importi imponibili. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di difesa, per il richiamo generico ai dati contabili dei concessionari di rete senza allegazione dei relativi documenti né produzione in giudizio, in asserita violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. e del diritto di difesa, per erronea valutazione delle prove e mancata indicazione del comma dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 posto a base dell’accertamento; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1 d.lgs. 546/1992, per omesso o inadeguato esame della prova documentale relativa ai costi di gestione di rete effettivamente sostenuti e dedotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili ma, nella sostanza, diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni e tutte le prove, purché esponga in modo conciso le ragioni della decisione; ha inoltre ribadito che l’accertamento analitico-induttivo si fonda su presunzioni e che spetta al contribuente fornire prova contraria. Quanto alla motivazione dell’avviso, ha escluso la nullità per mancata esplicita indicazione della norma violata, perché l’atto conteneva comunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti per il diritto di difesa; ha poi precisato che, in tema di atti richiamati per relationem, non è necessario allegare ogni documento se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso e se il richiamo non è meramente integrativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con i conseguenti oneri fiscali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
comma 2 n. 4; n. 3 e n. 5
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte osserva che le doglianze mirano in realtà a una rivalutazione del merito e non integrano vizi scrutinabili in cassazione nei termini prospettati.
La sentenza ribadisce che la motivazione è sufficiente se concisa ma logicamente adeguata, non essendo richiesto l’esame di tutte le prove o di tutte le difese.
art. 24 Cost.
È evocato dal ricorrente come leso il diritto di difesa; la Corte esclude la violazione, ritenendo che l’atto impositivo fosse sufficientemente motivato per consentire la difesa.
L’obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem; non occorre allegare tutti i documenti richiamati se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell’atto e ciò consente la difesa del contribuente.
La mancata esplicita indicazione del comma non determina nullità dell’avviso se risultano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’accertamento.
La sua violazione non è configurabile quando si censura soltanto la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Il richiamo è ritenuto non conducente, perché le doglianze sono sostanzialmente rivolte contro la ricostruzione in fatto operata dalla CTR.
È menzionato in relazione al processo tributario, ma non conduce a un diverso esito, poiché la censura investe la valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, poiché la scelta delle fonti del convincimento e la loro attendibilità spettano al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è sufficiente quando espone in modo conciso le ragioni della decisione e rende implicitamente rigettate le difese incompatibili con l’esito adottato; non è necessario confutare espressamente ogni argomento delle parti.
- Nell’accertamento analitico-induttivo l’Amministrazione può utilizzare elementi acquisiti aliunde e fondare la pretesa su presunzioni, restando a carico del contribuente l’onere di fornire prova contraria.
- La mancata indicazione nell’avviso della specifica norma violata non comporta nullità se l’atto contiene comunque i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche necessari a rendere comprensibile la pretesa e a consentire l’esercizio del diritto di difesa.
- In tema di motivazione per relationem degli atti tributari, non è necessario allegare ogni documento richiamato quando il suo contenuto essenziale sia già riprodotto nell’atto impositivo; il contribuente deve dimostrare che il contenuto non riportato è indispensabile a integrare la motivazione.
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